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Ordinanza — n. 17363/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against penalty reduction in plea bargain due to inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17363/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it challenged the penalty determination rather than the plea bargain's validity. The appellant argued for a different sentence, but the court ruled that such complaints are excluded from cassation review in plea agreement cases. Consequently, the lower court's penalty reduction was upheld, and the appellant was ordered to pay legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: Appeals against penalty determinations in plea bargain cases are inadmissible unless they allege illegality of the sanction itself.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Plea Bargain Appeal Penalty Determination Inadmissible Grounds Cassazione Suprema rinvio del dibattimento oltraggio alla corte rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei casi consentiti e per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Moretti Thomas, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 28/11/2023 con la quale, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Moretti Thomas, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 28/11/2023 con la quale, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa ravvisati nella determinazione della causa di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI THOMAS (CUI 012L13T), nato a BASSANO DEL GRAPPA il 29/09/1977 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ,ARIOLLI ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Moretti Thomas, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 28/11/2023 con la quale, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa, è stata rideterminata la pena al medesimo inflitta in ordine ai reati ascritti ai capi A), B) e C) della rubrica. Con un unico motivo deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei casi consentiti e per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen.

3. In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01). Nel caso in esame nessuna illegalità della pena è dato riscontrarsi in quella applicata dalla Corte di merito, né tale ipotesi, peraltro, stata specificamente denunciata.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa ravvisati nella determinazione della causa di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). = r= rri m o NJ C) Ti 5 6 00 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle zco ".) CI spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così