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Sentenza — n. 17360/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17360/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17360/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Luigi Forte propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale era stata confermata la misura della custodia cautelare in carcere a Forte, indagato per tentata estorsione aggravata. 1.1 Il difensore lamenta la apparenza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, avendo ritenuto che Forte, per la sola presenza fisica attestata esclusivamente per la giornata dell'Il novembre 2023, avesse rafforzato il proposito criminoso di Pasquale Nobile e Luciano Santoro nella richiesta estorsiva, esrtinsecatasi in tre diversi giorni; premette che:

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 17360/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che io ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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tentata estorsione furto di lieve entità arresto in vista d'estradizione frode nel pignoramento coazione penale aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FORTE LUIGI nato a ACERRA il 31/08/2000 avverso l'ordinanza del 04/01/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Luigi Forte propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale era stata confermata la misura della custodia cautelare in carcere a Forte, indagato per tentata estorsione aggravata. 1.1 Il difensore lamenta la apparenza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, avendo ritenuto che Forte, per la sola presenza fisica attestata esclusivamente per la giornata dell'Il novembre 2023, avesse rafforzato il proposito criminoso di Pasquale Nobile e Luciano Santoro nella richiesta estorsiva, esrtinsecatasi in tre diversi giorni; premette che:

1) Antonio Piscopo aveva riferito circostanze apprese da Antonio Luongo e Crescenzio Senese, i quali avevano affermato che 1'11 novembre 2023 si erano presentati presso la sede della Easy Rent prima Pasquale Nobile e subito dopo Luciano Santori e Luigi Forte, che avrebbero ribadito la richiesta estorsiva formulata in data 27 ottobre;

2) successivamente, secondo il racconto di Senese presso il bar "Cafè de Paris", Luongo e Senese erano stati raggiunti da Santori, che aveva tirato due schiaffi a Senese, allontanandosi poi con Nobile;

3) quando Piscopo era arrivato al bar, era presente il solo Forte. Ciò premesso, il difensore rileva che non era stato indicato l'elemento indiziario in grado di dimostrare che Forte fosse consapevole che in sua presenza si stesse compiendo una attività delittuosa; l'inconsapevolezza del ricorrente era riscontrata anche dalla condotta adotta immediatamente successiva agli schiaffi ricevuti da Senese, visto che Santono e Nobile si erano allontanati, mentre Forte si era fermato a colloquiare amichevolmente con Senese, ossia con colui che sarebbe stato vittima di una richiesta estorsiva; inoltre, Forte non era presente nella fase precedente ai fatti dell'Il novembre 2023, né a quella successiva quando Santoro si era ripresentato presso gli uffici della Easy Renti per ribadire la richiesta estorsiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto è inammissibile. 1.1 Premesso che il processo è stato trattato oralmente, stante la irretrattabiltà del rito prescelto (per cui nessuna rilevanza può avere la rinuncia alla discussione orale), relativamente ai gravi indizi di colpevolezza, correttamente la presenza del ricorrente è stata qualificata a titolo di concorso di persone nel grave delitto di tentata estorsione aggravata dovendo sottolinearsi come la presenza di un soggetto nel caso di estorsione mafiosa esplicitata attraverso inequivocabili e ripetute richieste, come nel caso di specie avveniva ad opera dei '," coindagati Santoro e Nobile, è inequivocabile indice di concorso nel fatto delittuoso sotto il profilo del contributo materiale (essendosi recati i coindagati insieme sui luoghi), e morale, in relazione al rafforzamento dell'effetto intimidatorio della richiesta ed alla rappresentazione dell'esistenza di un gruppo organizzato che opera attraverso gli incaricati di operare la richiesta; la condotta di Forte ha svolto un preciso contributo causale al fatto avendo egli pienamente coadiuvato Santoro e non potendo certo richiedersi per la punibilità del fatto che la richiesta intimidatoria provenga da un "coro" di voci/ essendo ben sufficiente per affermare la piena rilevanza penale l'assistenza ed il contributo prestato ad altri incaricato di interloquire con la vittima; il tribunale ha inoltre evidenziato che, in base alle dichiarazioni riferite da Senese a Piscopo, anche Forte aveva minacciato Senese dicendo che erano passati quindici giorni dalla precedente richiesta, per cui Forte era necessariamente a conoscenza della richiesta estorsiva già formulata il 27 ottobre.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che io ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in Favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp.att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma il 2