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Sentenza — n. 17345/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17345/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17345/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 19 settembre 2023, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Truzzi Rosa responsabile del reato di rapina impropria consumata. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, rilevando già in atto di appello si era eccepito che la fotografia esibita al testimone per il riconoscimento non era relativa a Truzzi Rosa nata a Massa il 10.11.1968 ma a Truzzi Rosa, nata a Bagnolo Mella il 3.12.1985; la Carte di appello aveva ritenuto necessario riaprire l'istruttoria dibattimentale con la citazione del maresciallo in servizio presso la Stazione Carabinieri di Camaiore, che aveva provveduto a formare il fascicolo fotografico, il quale, secondo quanto scritto dalla Corte in sentenza, aveva "prodotto copia del cartellino acquisito presso l'ufficio anagrafe del Comune di Reggio Emilia, dal quale era stata estratta la fotografia di Truzzi Rosa, poi inserita all'interno del fascicolo stesso ai fini del riconoscimento"; ciò premesso, il difensore osserva che per avere la certezza che la fotografia contenuta nel cartellino ritraente l'imputata fosse quella inserita nel fascicolo fotografico mostrato alla persona offesa sarebbe stato necessario produrre l'album fotografico mostrato al teste, che però non era più disponibile; la Corte di appello aveva ritenuto che il documento esibito dal teste "recava in effetti la stessa fotografia presente nel fascicolo fotografico (cfr. fotografia n.1), e i dati anagrafici nel cartellino riferiti alla persona in esso raffigurata sono risultati essere perfettamente coincidenti a quelli dell'imputata Truzzi Rosa, nata a Massa il 10.11.1968"; tale valutazione era errata, dato che la fotografia prodotta dal teste ritraeva visibilmente la medesima persona ritratta nella carta di identità allegata alla nomina depositata dal difensore e non invece la persona ritratta nella fotografia n.1 del fascicolo fotografico; vi era stato quindi un travisamento della prova, visto che il teste Gomez aveva riconosciuto come autrice della rapina la persona raffigurata nella fotografia contenuta nell'album a lui mostrato e, malgrado fosse l'unica persona che avrebbe potuto riferire sul riconoscimento fotografico effettuato, non era stato sentito in dibattimento.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 17345/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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identificazione credibile inganno sull'identità documenti d'identità errore di persona diritto alla propria immagine falsità ideologica in documenti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRUZZI ROSA nato a MASSA il 10/11/1968 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;; udito il difensore della ricorrente, Avv. DOMENICO NORIS BUCCHI, il quale ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 19 settembre 2023, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Truzzi Rosa responsabile del reato di rapina impropria consumata. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, rilevando già in atto di appello si era eccepito che la fotografia esibita al testimone per il riconoscimento non era relativa a Truzzi Rosa nata a Massa il 10.11.1968 ma a Truzzi Rosa, nata a Bagnolo Mella il 3.12.1985; la Carte di appello aveva ritenuto necessario riaprire l'istruttoria dibattimentale con la citazione del maresciallo in servizio presso la Stazione Carabinieri di Camaiore, che aveva provveduto a formare il fascicolo fotografico, il quale, secondo quanto scritto dalla Corte in sentenza, aveva "prodotto copia del cartellino acquisito presso l'ufficio anagrafe del Comune di Reggio Emilia, dal quale era stata estratta la fotografia di Truzzi Rosa, poi inserita all'interno del fascicolo stesso ai fini del riconoscimento"; ciò premesso, il difensore osserva che per avere la certezza che la fotografia contenuta nel cartellino ritraente l'imputata fosse quella inserita nel fascicolo fotografico mostrato alla persona offesa sarebbe stato necessario produrre l'album fotografico mostrato al teste, che però non era più disponibile; la Corte di appello aveva ritenuto che il documento esibito dal teste "recava in effetti la stessa fotografia presente nel fascicolo fotografico (cfr. fotografia n.1), e i dati anagrafici nel cartellino riferiti alla persona in esso raffigurata sono risultati essere perfettamente coincidenti a quelli dell'imputata Truzzi Rosa, nata a Massa il 10.11.1968"; tale valutazione era errata, dato che la fotografia prodotta dal teste ritraeva visibilmente la medesima persona ritratta nella carta di identità allegata alla nomina depositata dal difensore e non invece la persona ritratta nella fotografia n.1 del fascicolo fotografico; vi era stato quindi un travisamento della prova, visto che il teste Gomez aveva riconosciuto come autrice della rapina la persona raffigurata nella fotografia contenuta nell'album a lui mostrato e, malgrado fosse l'unica persona che avrebbe potuto riferire sul riconoscimento fotografico effettuato, non era stato sentito in dibattimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Premesso che per il giudizio di cassazione non è richiesta l'elezione di domicilio quando il ricorrente è assistito da difensore di fiducia (vedi Sez.6 n. 2323 del 07/12/2023, dep. 18/01/2024, Marini Rv. 285891, che ha precisato che non è necessaria la contestuale dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ove il - ricorso sia proposto da un difensore di fiducia abilitato alla difesa davanti alla Corte di cassazione, perché in tal caso all'imputato non è dovuta la notificazione dell'avviso di udienza), relativamente all'unico motivo di ricorso, si deve precisare la natura del sindacato di legittimità -)si riporta ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).

La Corte di appello ha ritenuto, con un giudizio di merito non censurabile nella presente sede, che la fotografia esibita al teste Gomez e quella presente nel documento di identità allegato dal difensore ritraggano lo stesso soggetto evidenziando come frutto di errore nella fase di formazione del fascicolo l'inserimento di dati anagrafici errati (pag.7 sentenza appello), per cui corretta è stata la individuazione della Truzzi quale autrice della rapina.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila