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Sentenza — n. 17336/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17336/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17336/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IANNONE GERARDO nato a SALERNO il 09/10/1991 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO ,4D visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela.RITENUTO IN FATTO E CONSIDIERATO IN DIRITTO Con la sentenza impugnata/in epigrafe la Corte di appello di Trento ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso in primo grado nei confronti di Ianrone Gerardo in ordine al delitto di cui agli artt. 640 comma 1 cod. pen., 99 comma 4 seconda parte cod. pen. riformando la sentenza del Tribunale cittadino solo in ordine al trattamento sanzionatorio Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato adducendo, con unico motivo di impugnazione, l'estinzione del reato per remissione di querela ex art. 152 cod. pen. e relativa accettazione ex art. 155 cod. pen., con conseguente difetto della condizione di procedibilità.

Regesto Legislator

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artt. 640 comma 1 cod. pen, art. 152 cod. pen, art. 155 cod. pen, artt. 640 comma 3 cod. pen, art. 640 comma 1 cod. pen; Sentenza — n. 17336/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta del 29/12/2023 il P.G. Assunta Cocomello ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. Il ricorso è fondato. Con atto in data 30/6/2023, allegato al ricorso, infatti, la persona offesa querelante Flaim Barbara ha rimesso la querela nei confronti del ricorrente Iannone Gerardo, con accettazione del ricorrente e conseguente estinzione del reato contestato, in quanto l'art. 2 comma 11 lett.

Parole chiave

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procedura di annullamento impugnazione della cancellazione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia remissione della pena revisione della sentenza penale abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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artt. 640 comma 1 cod. pen
art. 152 cod. pen
riformando la sentenza del Tribunale cittadino solo in ordine al trattamento sanzionatorio Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato adducendo, con unico motivo di impugnazione, l'estinzione del reato per remissione di querela ex art. 152 cod. pen.
art. 155 cod. pen
e relativa accettazione ex art. 155 cod. pen., con conseguente difetto della condizione di procedibilità.
artt. 640 comma 3 cod. pen
150 (in vigore dai 30/12/2022), modificando gli artt. 640 comma 3 cod. pen.
art. 640 comma 1 cod. pen
pen., ha reso il reato di cui all'art. 640 comma 1 cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IANNONE GERARDO nato a SALERNO il 09/10/1991 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO ,4D visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela.RITENUTO IN FATTO E CONSIDIERATO IN DIRITTO Con la sentenza impugnata/in epigrafe la Corte di appello di Trento ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso in primo grado nei confronti di Ianrone Gerardo in ordine al delitto di cui agli artt. 640 comma 1 cod. pen., 99 comma 4 seconda parte cod. pen. riformando la sentenza del Tribunale cittadino solo in ordine al trattamento sanzionatorio Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato adducendo, con unico motivo di impugnazione, l'estinzione del reato per remissione di querela ex art. 152 cod. pen. e relativa accettazione ex art. 155 cod. pen., con conseguente difetto della condizione di procedibilità.

Con requisitoria scritta del 29/12/2023 il P.G. Assunta Cocomello ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. Il ricorso è fondato. Con atto in data 30/6/2023, allegato al ricorso, infatti, la persona offesa querelante Flaim Barbara ha rimesso la querela nei confronti del ricorrente Iannone Gerardo, con accettazione del ricorrente e conseguente estinzione del reato contestato, in quanto l'art. 2 comma 11 lett.

o) e lett.

q) del D. I.vo 10/10/2022 n. 150 (in vigore dai 30/12/2022), modificando gli artt. 640 comma 3 cod. pen. e 649 bis cod. pen., ha reso il reato di cui all'art. 640 comma 1 cod. pen. procedibile solo a querela della persona offesa, anche nel caso di truffa aggravata dalla recidiva.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consiglier. estensore Il President