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Sentenza — n. 17318/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls seizure order for full illicit profit, ruling only direct personal gain is confiscable.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17318/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order to seize the full amount of illicit profit, upholding the previous judge's decision to seize only the sum directly received by the defendant. The defendant argued that the entire insurance payout constituted illicit profit, but the court found that only the portion personally received by the doctor represented his direct enrichment. Consequently, the seizure order was invalidated to the extent it covered funds belonging to the clinic and anesthesiologist.

Regesto Legislator

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Art. 240 cod. pen.; Art. 321, comma 2 cod. proc. pen.: The direct confiscation of illicit profit applies only to the specific monetary advantage directly and immediately derived by the offender, excluding amounts received by third parties.

Parole chiave

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illicit profit confiscation direct enrichment requirement seizure preventive order third party funds criminal asset recovery rimborso dell'assicurazione malattie spese mediche truffa all'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 240 cod. pen.
Art. 321, comma 2 cod. proc. pen.
Art. 642 cod. pen.
Il reato ex art. 642 cod. pen. è un reato a consumazione anticipata, che non richiede il conseguimento effettivo dell'indennizzo.
art. 642 cod. pen
Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 23 gennaio 2024, accoglieva l'appello del Pubblico ministero, disponendo il sequestro preventivo anche della somma di 275.097,58 euro, in quanto il delitto previsto dall'art. 642 cod. pen.
art. 640-bis cod. pen
Proprio a una ipotesi di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, in relazione al reato ex art. 640-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci
Le Sezioni Unite di questa Corte, sulla scorta di una precedente pronuncia (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv.
Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C.
Sez. 1, n. 38034 del 09/07/2021, Degennaro
Sez. 5, n. 11981 del 07/12/2017, Scuto
Sez. 5, n. 25560 del 20/05/2015, Gilardi
272855; Sez. 5, n. 25560 del 20/05/2015, Gilardi, Rv.
Sez. 6, n. 17713 del 18/02/2014, Argento
265292; Sez. 6, n. 17713 del 18/02/2014, Argento, Rv.
Sez. 2, n. 5553 del 09/01/2014, Clerici
259338; Sez. 2, n. 5553 del 09/01/2014, Clerici, Rv.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALDO DAVIDE nato a PALERMO il 10/12/1973 avverso la ordinanza del 23/01/2024 del TRIBUNALE DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. Luciana Mandis, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 6 novembre 2023 il G.i.p. del Tribunale di Torino accoglieva solo parzialmente la richiesta del Pubblico ministero di sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di 382.317,58 euro, quale profitto del reato conseguito da Davide Caldo, sottoposto a indagini per il delitto previsto dagli artt. 81, 110 e 642, secondo comma, del codice penale.Il G.i.p. disponeva il sequestro limitatamente alla somma di 107.220,00 euro, in quanto percepita direttamente dall'indagato, medico, accusato di avere effettuato interventi non coperti dalle polizze assicurative dei pazienti e di avere poi indicato nelle schede di dimissioni ospedaliere codici relativi a interventi diversi, per i quali invece era operante la copertura; il giudice rigettava la richiesta, invece, in relazione al residuo importo di 275.097,58 euro, ritenuto estraneo al profitto illecito del reato in quanto costituito dai compensi percepiti dalla clinica presso cui l'indagato operava e dal medico anestesista.

Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 23 gennaio 2024, accoglieva l'appello del Pubblico ministero, disponendo il sequestro preventivo anche della somma di 275.097,58 euro, in quanto il delitto previsto dall'art. 642 cod. pen. prevede un dolo specifico che ricomprende la finalità di conseguire un indennizzo indebito per sé o per altri.

2. Ha proposto ricorso Davide Caldo, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge in relazione agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240 cod. pen. Il Tribunale, discostandosi dalla condivisibile motivazione del G.i.p., ha violato il principio affermato dalla consolidata giurisprudenza, secondo il quale il profitto del reato su cui è possibile porre un vincolo reale è determinato dal vantaggio economico derivante in via diretta e immediata dalla commissione dell'illecito. Detto vincolo non può riguardare somme percepite da altri (la clinica e l'anestesista), mai entrate nella disponibilità del ricorrente, che non ne ha tratto alcun arricchimento.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, nella quale è stato convertito il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e il difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.2. Il reato ex art. 642 cod. pen. è un reato a consumazione anticipata, che non richiede il conseguimento effettivo dell'indennizzo. L'indennizzo e il vantaggio indicati dalla norma sono elementi che connotano l'elemento soggettivo della fattispecie, che richiede il dolo specifico. Non vi è dubbio che il profitto del reato, effettivamente conseguito nel caso di specie, ricomprenda tutte le somme ottenute in ragione della condotta delittuosa, corrisposte al ricorrente o ad altri dall'assicurazione.

È altrettanto pacifico, però, che nel caso di specie il sequestro è finalizzato alla confisca diretta, trattandosi di una somma di denaro; inoltre, il reato ex art.642 cod. proc. pen. non è compreso fra quelli per i quali è consentita la confisca per equivalente. Le Sezioni Unite di questa Corte, sulla scorta di una precedente pronuncia (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437) hanno di recente ribadito che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez.

U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037). Il Tribunale ha apoditticamente affermato che "il sequestro finalizzato alla confisca ben può colpire l'intera somma a carico dello stesso indagato" senza valutare la questione in diritto, riguardante la possibilità di confiscare in via diretta (e quindi di disporre il sequestro finalizzato a detta confisca) l'intero profitto del reato nei confronti di un soggetto indagato anche quando - come avvenuto nel caso di specie - questi ne abbia percepito solo una parte. Detta possibilità va esclusa sia nel caso in cui la residua parte sia nella disponibilità di un terzo in buona fede sia nel caso in cui siano più i concorrenti nel reato.

Infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, vi è un vincolo di solidarietà passiva fra i coimputati nel solo caso della confisca per equivalente, che ha natura sanzionatoria, dovendosi invece distinguere tale ipotesi dalla confisca diretta prevista dall'art. 240 cod, pen., che non è parte della risposta sanzionatoria alla commissione del reato ma consente invece, per la sua diversa natura di misura di sicurezza, l'apprensione del profitto ricavato dal medesimo al fine di evitare che resti nella disponibilità di chi ha commesso il fatto (Sez. 1, n. 38034 del 09/07/2021, Degennaro, Rv. 282012;

Sez. 5, n. 11981 del 07/12/2017, dep. 2018, Scuto, Rv. 272855; Sez. 5, n. 25560 del 20/05/2015, Gilardi, Rv. 265292; Sez. 6, n. 17713 del 18/02/2014, Argento, Rv. 259338; Sez. 2, n. 5553 del 09/01/2014, Clerici, Rv. 258342). Proprio a una ipotesi di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, in relazione al reato ex art. 640-bis cod. pen., si riferisce la pronuncia richiamata dal Procuratore generale, con la quale, stante il carattere eminentemente sanzionatorio di detta confisca, è stato dichiarato inammissibile il ricorso dell'indagato che assumeva di non avere ricevuto alcun profitto da detto reato.

3. L'ordinanza del Tribunale, pertanto, va annullata senza rinvio, restando efficace solo il provvedimento del G.i.p., che ha limitato alla somma ricevuta dal ricorrente l'oggetto del sequestro preventivo. P.Q.M.