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Sentenza — n. 16994/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal dismissal due to unauthenticated waiver of appeal by defendant.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16994/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Bari Court of Appeal's decision dismissing Trimigno Pasquale's appeal because his waiver of the appeal was procedurally invalid. Trimigno argued the waiver lacked required authentication under Article 583 of the Code of Criminal Procedure, while the Public Prosecutor supported the annulment citing non-compliance with Article 589. The court ruled that the waiver was ineffective because it was sent via registered mail without the mandatory notarized authentication, violating strict formalities for such acts.

Regesto Legislator

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Art. 583, Art. 589 c.p.p.; A waiver of appeal is a personal act requiring strict formalities, and a declaration sent via registered mail without notarized authentication is invalid.

Parole chiave

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waiver of appeal notarized authentication registered mail procedural invalidity Code of Criminal Procedure personal act annulment without remittal rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 583 c.p.p.
pen.: rileva, infatti, che i giudici di appello hanno errato nel ritenere efficace la rinuncia in assenza di ogni certezza circa la provenienza della dichiarazione dall'odierno ricorrente, in difetto della autenticazione prescritta dal secondo comma dell'art. 583 cod.
Art. 589 c.p.p.
la difesa del Trimigno ha trasmesso una memoria c:on cui insiste nel rilievo della inefficacia della rinuncia in quanto confezionata in termini non conformi al disposto di cui all'art. 589 cod.
Art. 33, comma 1, lett. g), D.Lg.vo 150 del 2022
282736 - 01).3.2 L'art. 33, comma 1, lett.
art. 591 cod. proc. pen
ricorre per cassazione il Trimigno a mezzo del difensore che deduce inosservanza di norme processuali con riguardo all'art. 591 cod. proc. pen., in relazione agli artt.
art. 583 cod. proc. pen
pen.: rileva, infatti, che i giudici di appello hanno errato nel ritenere efficace la rinuncia in assenza di ogni certezza circa la provenienza della dichiarazione dall'odierno ricorrente, in difetto della autenticazione prescritta dal secondo comma dell'art. 583 cod. proc. pen.;
art. 589 cod. proc. pen
la difesa del Trimigno ha trasmesso una memoria c:on cui insiste nel rilievo della inefficacia della rinuncia in quanto confezionata in termini non conformi al disposto di cui all'art. 589 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
Lg.vo 150 del 20:22 ha modificato il comma terzo dell'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 - n. 18714 del 22/04/2022
Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015
Sez. 2 - n. 49480 del 31/10/2023
Sez. 5, n. 1883 dei 26/11/2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Trimigno Pasquale, nato a Manfredonia 1'11.11.1993, contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 24.3.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Bari ha dichiarato inammissibile, per intervenuta rinuncia all'impugnazione, l'appello proposto nell'interesse di Pasquale Trimigno contro la sentenza con cui il Tribunale di Foggia lo aveva riconosciuto responsabile dei fatti di rapina e di porto ingiustificato di strumento atto all'offesa alla persona e lo aveva di conseguenza condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 700 di multa;

2. ricorre per cassazione il Trimigno a mezzo del difensore che deduce inosservanza di norme processuali con riguardo all'art. 591 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 583 e 589 cod. proc. pen.: rileva, infatti, che i giudici di appello hanno errato nel ritenere efficace la rinuncia in assenza di ogni certezza circa la provenienza della dichiarazione dall'odierno ricorrente, in difetto della autenticazione prescritta dal secondo comma dell'art. 583 cod. proc. pen.;

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata: rileva, infatti, che la Corte d'appello ha dato rilievo alla rinuncia inviata dal Trimigno mediante lettera alla medesima Corte, con allegato documento di riconoscimento, senza alcuna autenticazione della firma in calce e, pertanto, in termini inidonei in quanto non conformi a quanto specificamente stabilito dall'art. 589 cod. proc. pen.;

4. la difesa del Trimigno ha trasmesso una memoria c:on cui insiste nel rilievo della inefficacia della rinuncia in quanto confezionata in termini non conformi al disposto di cui all'art. 589 cod. proc. pen. e, pertanto, inidonei a garantire la certezza della sua provenienza dall'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. La Corte d'appello di Bari, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Pasquale Trimigno contro quella con cui il Tribunale di Foggia lo aveva riconosciuto responsabile dei fatti di rapina aggravata. L'inammissibilità dell'appello è stata dichiarata in quanto, in data 22.3.2022, era pervenuta una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, a firma di "Trimigno Pasquale", inviata per raccomandata con allegata copia del documento di identità del ricorrente.

2. La rinuncia all'impugnazione è un atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, che, una volta pervenuto all'autorità competente, produce l'effetto dell'inammissibilità del gravame, con la conseguenza che la sua revoca deve ritenersi priva di qualunque effetto (cfr., tra le tante, Sez. 5 - , n. 18714 del 22/04/2022, B., Rv. 283164 - 01). Si tratta, inoltre, di un atto "personale", non compreso tra le facoltà ed i poteri propri del difensore salvo che, a tal fine, gli sia stata conferita una procura speciale (cfr., in tal senso, Sez.

U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 25/03/2016, Rv. 266244 - 01 che hanno chiarito che il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga; conf., Sez. 2 - , n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663 - 01, in cui la Corte ha ritenuto inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale). 3.1 L'art. 589 cod. proc. pen. stabiliva, nella "versione" antecedente l'entrata in vigore del D.

Lg.vo 150 del 2022, che "... la dichiarazione di rinuncia è presentata agli organi competenti a ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 581, 582 e 583 ovvero, in dibattimento, prima dell'inizio della discussione". L'art. 583 cod. proc. pen., in particolare, consentiva - nel testo previgente - la "spedizione" dell'atto di impugnazione "... con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'art. 582, comma l...." precisando, inoltre, che"... se si tratta di parti private la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore".

Si era chiarito, pertanto, che era inammissibile l'impugnazione che fosse stata proposta personalmente dall'imputato a mezzo raccomandata con sottoscrizione non autenticata, a nulla rilevando, a tal fine, l'allegazione della fotocopia del documento di identità poiché, trattandosi di atto a forma vincolata, le relative modalità di presentazione e di ricezione previste non ammettono equipollenti (cfr., così, Sez. 5, n. 1883 dei 26/11/2021 - dep. 17/01/2022 -, Zanardelli, Rv. 282736 - 01).3.2 L'art. 33, comma 1, lett. g), del D. Lg.vo 150 del 20:22 ha modificato il comma terzo dell'art. 581 cod. proc. pen. escludendo la possibilità di "spedire" l'atto di impugnazione (e la relativa rinuncia) in coerenza con la intervenuta abrogazione dell'art. 583 cod. proc. pen .

4. Ne consegue che, applicando la novella del 2022, la "spedizione" della rinuncia non è consentita; in ogni caso, la "spedizione" a mezzo raccomandata, pur non più consentita, avrebbe dovuto avere ad oggetto una dichiarazione ritualmente autenticata. In definitiva, la rinuncia a nome di Pasquale Trimigno doveva ritenersi inefficace.

5. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti alla Corte d'appello di Bari per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello