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Ordinanza — n. 16824/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to personal filing by defendant without qualified lawyer signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16824/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed the petition without the mandatory signature of a qualified lawyer. Although the defendant argued the personal filing violated constitutional rights, the Court cited established precedent confirming that personal appeals require a lawyer's signature to ensure professional quality. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: The appeal to the Court of Cassation must be signed by a lawyer enrolled in the special register; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal filing qualified lawyer signature Court of Cassation criminal procedure law difesa penale rapina qualificata crimine di aggressione

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Con il secondo motivo, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
Art. 111, settimo comma, Cost.
Art. 117, primo comma, Cost.
Art. 6, par. 3, lett. c), CEDU
111, settimo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo parametro costituzionale in relazione all'art. 6, par. 3, lett. c), CEDU, e all'art.
Art. 48, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
c), CEDU, e all'art. 48, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
art. 613 cod. proc. pen
272011-01), hanno dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.
art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KATR AHMED, nato in Algeria il 02/03/1982 avverso la sentenza del 10/01/2024 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 10/01/2024, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 12/07/2023 del G.u.p. del Tribunale di Torino, emessa in esito a giudizio abbreviato, con la quale Ahmed Katr era stato condannato alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione ed € 800,00 di multa per il reato di rapina aggravata (dall'essere stata la violenza o minaccia commessa da più persone riunite) in concorso, revocava la dichiarazione di delinquenza abituale del Katr, confermando, nel resto, la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Torino.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Torino, ha proposto personalmente ricorso per cassazione Ahmed Katr, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con particolare riguardo alla determinazione della pena. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui dispone che «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione», per asserito contrasto con gli artt. 111, settimo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo parametro costituzionale in relazione all'art. 6, par. 3, lett. c), CEDU, e all'art. 48, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01;

Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01). Si deve altresì rammentare che la Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza Aiello (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01), hanno dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, per asserita violazione degli artt. 24, 111, settimo comma, Cost., e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5 -bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas