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Sentenza — n. 16821/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for tardiness, ruling new defense time extensions apply only to judgments read after Dec 30, 2022.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16821/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for tardiness, upholding the lower court's decision that the new procedural extensions did not apply. The appellant argued that the 15-day extension for defense counsel should have been granted, but the court determined the first-instance judgment was read before the December 30, 2022 cutoff. Consequently, the standard 45-day appeal period expired before the new rules could take effect, rendering the late filing invalid.

Regesto Legislator

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Art. 89 comma 3 d.lgs. 150/2022; Art. 581 comma 1-quater and Art. 585 comma 1-bis c.p.p.: The transitional provisions extending appeal periods for absent defendants apply exclusively to judgments whose reading occurred after December 30, 2022.

Parole chiave

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tardiness appeal transitional provisions defense counsel mandate absent defendant procedural deadline procedimento in contumacia assenza prolungata rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 89 comma 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
d) a norma dell'art. 89, comma 3, del d.lgs.
Art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen.
Pertanto, il nuovo regime che è previsto, per quanto qui interessa, dal comma 1-quater dell'art. 581 cod.
Art. 585 comma 1-bis cod. proc. pen.
150, alla fattispecie di causa non era applicabile l'aumento di 15 giorni dei termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza previsto dal comma 1-bis dell'art. 585 cod.
Art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 585 cod. proc. pen
150, alla fattispecie di causa non era applicabile l'aumento di 15 giorni dei termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza previsto dal comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen., comma inserito dall'art.
art. 585 c.p
150, alla fattispecie di causa non era applicabile l'aumento di 15 giorni dei termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza previsto dal comma 1-bis dell'art. 585 cod.
art. 581 cod. proc. pen
Pertanto, il nuovo regime che è previsto, per quanto qui interessa, dal comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 37789 del 03/07/2023, Jasim
pen., va riferito al momento della lettura del dispositivo e non già a quello del deposito della motivazione (Sez. 5, n. 37789 del 03/07/2023, Jasim, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTORO MARTA, nata a Milano il 14/07/1977 avverso la sentenza del 30/06/2023 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale PIETRO GAETA, il quale ha concluso chiedendo il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30/06/2023, la Corte d'appello di Venezia dichiarava inammissibile, per tardività, l'appello che era stato proposto da Marta Santoro avverso la sentenza del 23/09/2022 del Tribunale di Verona, con la quale tale Tribunale, procedendo con il rito abbreviato e in assenza dell'imputata, aveva condannato la stessa Marta Santoro alla pena di 6 mesi e 20 giorni di reclusione ed C 166,00 di multa per il reato di truffa ai danni di Simona Marchesini. La Corte d'appello di Venezia rilevava che:

a) la sentenza del Tribunale di Verona era stata pronunciata il 23/09/2022, con indicazione nel dispositivo del termine di 60 giorni per il deposito della stessa, termine che scadeva il 21/11/2022 e che era stato rispettato;

b) pertanto, il termine di 45 giorni per proporre l'appello contro tale sentenza scadeva il 05/01/2023;

c) l'appello della Santoro era stato depositato 11 19/01/2023 ed era, perciò, tardivo;

d) a norma dell'art. 89, comma 3, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, alla fattispecie di causa non era applicabile l'aumento di 15 giorni dei termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza previsto dal comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen., comma inserito dall'art. 33, comma 1, lett. f), dello stesso d.lgs. n. 150 del 2022.

2. Avverso tale sentenza del 30/06/2023 della Corte d'appello di Venezia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Marta Santoro, affidato a un unico motivo, con il quale deduce la violazione dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. La ricorrente premette che tale disposizione processuale è stata introdotta «al fine di ampliare il tempo a disposizione del difensore di munirsi del necessario mandato» e «si pone come obiettivo, da un lato, quello di tutelare il diritto di difesa e, dall'altro lato, consente al difensore di avere un tempo utile per mettersi in contatto con l'assistito al fine di munirsi di procura speciale necessaria per impugnare la sentenza».

Ciò premesso, la ricorrente deduce che, attesa tale ratio del comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen., «non si comprende perché nella vicenda in esame non sia stato applicato [lo stesso] comma 1-bis dell'art. 585 c.p.p.»; questione che, peraltro, era stata posta con la propria memoria depositata (il 26/03/2023, come è indicato nella sentenza impugnata) in risposta alla requisitoria con la quale il pubblico ministero aveva chiesto che l'appello fosse dichiarato inammissibile per tardività.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'unico motivo è manifestamente infondato. L'art. 89 del d.lgs. n. 150 del 2022 - articolo che, come è indicato nella sua rubrica, detta le «Disposizioni transitorie in materia di assenza» - al primo periodo del comma 3, stabilisce che: «Me disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto». Data di entrata in vigore che l'art. 99-bis dello stesso d.lgs. n. 150 del 2022 stabilisce essere, come è noto, il 30/12/2022.

A tale proposito, la Corte di cassazione ha chiarito che il termine al quale la citata disciplina transitoria di cui all'art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2022, àncora l'applicabilità del nuovo regime previsto negli artt. 581, commi 1-ter e 1- quater, e 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., va riferito al momento della lettura del dispositivo e non già a quello del deposito della motivazione (Sez. 5, n. 37789 del 03/07/2023, Jasim, Rv. 285148-01, la quale, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva dichiarato tardivo l'appello avverso una sentenza pronunciata prima del 30/12/2022, con termine per il deposito della motivazione successivo a tale data).

Pertanto, il nuovo regime che è previsto, per quanto qui interessa, dal comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen. (secondo cui, «[n]el caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza») e dal comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen. (secondo cui «[i] termini [per l'impugnazione] previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione dell'imputato giudicato in assenza») - disposizione, questa, che è evidentemente collegata alla prima - si applica soltanto alle sentenze il cui dispositivo sia stato letto in data successiva al 30/12/2022.

Nel caso in esame, il dispositivo della sentenza di primo grado era stato letto il 23/09/2022, sicché la stessa sentenza è stata «pronunciata» prima del 30/12/2022. Peraltro, anche il rispettato termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della medesima sentenza che era stato indicato nel suo dispositivo è scaduto (il 22/11/2022) prima della suddetta data del 30/12/2022. Ne consegue che del tutto correttamente la Corte d'appello di Venezia ha ritenuto l'inapplicabilità all'appello del difensore dell'imputata delle menzionate "nuove" disposizioni in materia di assenza ai fini dell'impugnazione, escludendo, esattamente, che il difensore si dovesse munire dello specifico mandato a impugnare a norma del comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen. e che allo stesso difensore dovesse, perciò, essere assicurato il tempo aggiuntivo di 15 giorni per proporre l'appello previsto dal comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen.

La ricorrente, peraltro, ha del tutto omesso di confrontarsi con il contenuto normativo, correttamente applicato dalla Corte d'appello di Venezia, della citata disposizione transitoria dettata dall'art. 89, comma 3, primo periodo, del d.lgs. n. 150 del 2022. Ne consegue che, poiché la sentenza di primo grado fu depositata, come era stato indicato nel suo dispositivo, nel termine di 60 giorni, cioè entro il 22/11/2022, da tale data decorreva il termine di 45 giorni per proporre l'appello previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il quale scadeva quindi il 06/01/2023.

L'appello della ricorrente risulta depositato il 19/01/2023 e, quindi, tardivamente.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so