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Ordinanza — n. 16490/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16490/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16490/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il G.U.P. del Tribunale di Genova, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 13 febbraio 2024, applicava a Guidi Jonny e Manis Rocco la pena patteggiata tra le parti di anni 4 di reclusione ed C 3600,00 di multa ciascuno, in ordine ai delitti agli stessi contestati di concorso in rapina, porto abusivo di arma e ricettazione della stessa arma.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen, art. 173 disp.att. cod.proc.pen, art. 129 cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 16490/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati; l'avv.to Cecon per Guidi, deduceva, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. mancanza di motivazione sulla assenza dei presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.; l'avv.to Lamonaca, per Manis, lamentava violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla determinazione della pena per effetto dell'applicazione delle attenuanti e del riconoscimento della continuazione.

Parole chiave

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riduzione della pena abbandono del procedimento penale commisurazione della pena per rapina guida nonostante revoca della patente misura disciplinare traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
del Tribunale di Genova, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati; l'avv.to Cecon per Guidi, deduceva, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
art. 129 cod.proc.pen
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUIDI JONNY nato a GENOVA il 18/07/1987 MANIS ROCCO nato a RIVOLI il 24/11/1974 avverso la sentenza del 13/02/2024 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

1. Il G.U.P. del Tribunale di Genova, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 13 febbraio 2024, applicava a Guidi Jonny e Manis Rocco la pena patteggiata tra le parti di anni 4 di reclusione ed C 3600,00 di multa ciascuno, in ordine ai delitti agli stessi contestati di concorso in rapina, porto abusivo di arma e ricettazione della stessa arma.

2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati; l'avv.to Cecon per Guidi, deduceva, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. mancanza di motivazione sulla assenza dei presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.; l'avv.to Lamonaca, per Manis, lamentava violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla determinazione della pena per effetto dell'applicazione delle attenuanti e del riconoscimento della continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi sono proposti avverso sentenza di patteggiamento per motivi non deducibili e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ed invero ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01); inoltre si è sostenuto che in tema di sentenza di applicazione della pena, è inammissibile il ricorso per cassazione che proponga motivi concernenti la misura della pena, salvo non si versi in ipotesi di pena illegale (Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013, Rv. 254980 - 01).

E nel caso in esame i ricorsi deducono proprio l'assenza di motivazione sulle condizioni per il proscioglimento o sulla determinazione della sanzione pur a fronte della determinazione della pena sull'accordo delle parti. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Roma, 10 aprile 2024 IL CONSIGLIE EST. I nazio Pardo '\ LA PRESIDENTE Anna Petrtr,zellis , \ , \t DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 1 9 APR. 2024