Sentenza — n. 16396/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali, con ordinanza del 16 novembre 2023, respingeva l'istanza ex art. 309 cod.proc.pen. avanzata nell'interesse di Cristodaro Domenico, avverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo tribunale che aveva disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere perché ritenuto gravemente indiziato di tre distinte ipotesi di detenzione illegale e porto abusivo di arma da sparo, aggravate ex art. 416 bisl cod.pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 309 cod.proc.pen, art. 173 disp.att. cod.proc.pen, articolo 292 cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 16396/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CRISTODARO DOMENICO nato a CROTONE il 26/10/1982 avverso l'ordinanza del 16/11/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; sentite le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso udito il difensore avv.to Tiziano Saporito che insiste nei motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali, con ordinanza del 16 novembre 2023, respingeva l'istanza ex art. 309 cod.proc.pen. avanzata nell'interesse di Cristodaro Domenico, avverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo tribunale che aveva disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere perché ritenuto gravemente indiziato di tre distinte ipotesi di detenzione illegale e porto abusivo di arma da sparo, aggravate ex art. 416 bisl cod.pen..
2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv.to Tiziano Saporito, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione di legge in relazione all'articolo 292 cod.proc.pen. sia con riguardo alla gravità indiziaria che alla contestata aggravante dell'agevolazione mafiosa, per la completa assenza di • autonoma valutazione, da parte del giudice delle indagini preliminari, dei fatti e delle circostanze riferibili all'odierno imputato; al proposito, si deduceva che il giudice della cautela aveva adottato considerazioni cumulative per tutti gli indagati e per tutte le imputazioni, incorrendo, così, nella violazione della norma denunciata; peraltro, mancava qualsiasi riferimento grafico alla circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa; - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante sotto il profilo del dolo di agevolazione dell'associazione, essendo mancanti i requisiti previsti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui il comportamento dell'agente deve essere necessariamente assistito da elementi sintomatici della cosciente finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale; l'ordinanza impugnata, invece, non aveva valorizzato alcun elemento dal quale desumere il dolo specifico di favorire l'associazione; - violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed ai criteri di scelta della misura, carenza di motivazione con riguardo alla inidoneità di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere e ciò ha avuto anche riguardo alla data di consumazione dei fatti avvenuti tutti nel 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Ed invero il primo motivo reitera pedissequamente osservazioni già dedotte in sede di riesame e rispetto alle quali il tribunale della libertà ha fornito plurime osservazioni prive di qualsiasi vizio. In particolare, con adeguata motivazione, si è osservato che il difetto di autonoma valutazione da parte del G.I.P. nel caso in esame, dovesse essere escluso sia perché l'ordinanza richiamava le osservazioni del primo giudice dichiaratosi non competente sia in relazione alla rielaborazione della descrizione dei fatti e delle imputazioni elevate a carico degli imputati; e si sottolineava che, a fronte di contestazioni richiamanti reati commessi in concorso, la trattazione congiunta delle imputazioni non può valere ad evidenziare un difetto di autonoma valutazione per ciascuna delle posizioni dei soggetti concorrenti.
2. Il secondo motivo è infondato; il giudice del riesame, con motivazione esente da censure, dopo avere proceduto alla descrizione analitica delle condotte, consistite nella ricezione e manutenzione di ben tre distinte pistole da parte del ricorrente, desumeva la volontà agevolativa della cosca dalla particolarità di tale condotta, avente ad oggetto più e distinte armi da fuoco, dalle operazioni di esplosione di diversi colpi di arma da fuoco, dalla qualità soggettiva dei soggetti con i quali il ricorrente si interfacciava, i Pullano, ritenuti appartenenti ad una consorteria mafiosa locale.
Tali considerazioni appaiono esenti dai lamentati vizi, posto che, la volontà agevolatrice della locale cosca, può anche essere desunta da elementi del fatto che denotino il collegamento e l'agevolazione di attività criminali svolte da soggetti appartenenti ad un gruppo organizzato, al quale venivano cedute più e diverse armi da sparo.3. Infondato è anche il terzo motivo; ed invero va ricordato come in tema di misure cautelari personali, il disposto di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce, nei confronti degli indagati di delitti finalizzati ad agevolare le associazioni di tipo mafioso, una doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardo all'adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria; e nel caso in esame il giudice del riesame ha adeguatamente esposto come, nel caso in esame, manchi qualsiasi elemento positivo valido a superare la predette presunzioni di sussistenza delle esigenze e di adeguatezza della custodia in carcere.
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 9 aprile 2024 IL PRE IDENTE