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Sentenza — n. 16390/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and procedural errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16390/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was repetitive and raised grounds not deducible in prior proceedings. The appellant argued for a new assessment of social danger based on recent crimes, but the court found the lower court's reasoning sufficient regarding pending criminal proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423; Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.: In prevention proceedings, cassation appeals are limited to legal violations, excluding manifest illogic, and must present new grounds not deducible in prior judgments.

Parole chiave

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prevention measures social danger assessment cassation admissibility repetitive appeal procedural exclusion prova del rischio persecuzione minaccia attuale rischio di soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

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Art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Ed invero, sotto questo profilo, deve in particolare essere rilevato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
Art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575
1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art.
Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett.
Art. 606 comma terzo cod.proc.pen.
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art.
Art. 616 cod.proc.pen.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Larussa, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., erronea applicazione degli artt.
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014
Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RASO GIAN LUCA nato a LAMEZIA TERME( ITALIA) il 23/06/1995 avverso il decreto del 20/11/2023 della CORTE di APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Catanzaro, con decreto in data 20 novembre 2023, confermava il provvedimento del Tribunale di Catanzaro datato 8-5-23 che aveva applicato a Raso Gianluca la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, in quanto ritenuto soggetto socialmente pericoloso e rientrante nella categoria di cui all'art. 4 comma 1 lett.

c) D.Lgs 159/2011.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Larussa, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., erronea applicazione degli artt. 1 e 4 D.Lgs 159/2011, mancanza di motivazione rispetto ai motivi di appello, posto che doveva ritenersi errato il giudizio di pericolosità sociale del Raso basato o su precedenti remoti (anni 2016-2017) ovvero privi di rilevanza ai fini del giudizio di prevenzione (furto del 2021); lo stato di incensuratezza del proposto non era stato adeguatamente valutato e l'assenza di segnalazioni successive al 2021 doveva fare ritenere assente il giudizio di attualità della pericolosità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è reiterativo ed anche proposto per motivi non deducibili nei giudizi di legittimità avverso provvedimenti in materia di misura di prevenzione e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, sotto questo profilo, deve in particolare essere rilevato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246 - 01). L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta affermare, innanzi tutto, l'inammissibilità delle doglianze con le quali il ricorso deduce difetti di motivazione non rientranti nella assenza totale della stessa, sotto i profili della non adeguata esposizione degli elementi fondativi la misura disposta.

2. Quanto, poi, alla dedotta violazione di legge in relazione all'affermato giudizio di pericolosità sociale, anche tale vizio appare insussistente avuto riguardo al contenuto del provvedimento impugnato che ha dedotto la sussistenza della stabile dedizione del Raso alla consumazione di delitti produttivi di profitto da vari elementi adeguatamente esposti, costituiti dalla sottoposizione a distinti procedimenti penali per fatti di traffico di stupefacente e dalla recente reiterazione di ulteriori condotte delittuose lucro genetiche. In tal modo, i giudici di merito, appaiono avere fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di misure di prevenzione, gli elementi di fatto su cui deve basarsi il giudizio di pericolosità non sono solo quelli accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell'ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto (Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Rv. 271372 - 01).

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. IL PRESIDENTE Sergi eltrani :DEPOSE-Al-O CA5s,j(.;EL.L.A.PiA SECOND