Italian court dismisses appeal against plea bargain sentence reduction due to inadmissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied solely on grounds regarding the sentencing determination, which are not permitted under Italian law for plea bargain cases. The appellant argued for the exclusion of an aggravating circumstance and the inclusion of a mitigating one, but the court noted these issues were already addressed and agreed upon in the settlement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: In appeals against plea bargain sentences, only grounds concerning the formation of consent, prosecutor's agreement, and divergent content are admissible; complaints regarding waived reasons, non-evaluation of dismissal conditions, or sentencing errors not affecting the sanction's legality are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMMATARO GAETANO nato a CATANIA il 25/09/1987 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE di APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catania con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. del 19/10/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, rideterminava, riducendola, la pena nei confronti di Gaetano Zammataro.
2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., non ricorrendo nella specie i presupposti per poterla ritenere. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., essendo versato in atti il verbale dell'offerta reale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per essere non consentito l'unico motivo cui è affidato. Ed invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Mineccia, Rv. 278170 - 01;
Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01). Peraltro, nel caso di specie, era l'accordo stesso che per un verso prevedeva l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e per altro verso non contemplava il riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno, per cui l'imputato non può ora dolersene.
2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 21 m