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Ordinanza — n. 16387/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain verdict for inadmissible penalty and procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16387/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by three defendants inadmissible regarding a second-instance plea bargain judgment. The defendants argued for vices in sentencing and legal qualification, but the court ruled that complaints about the penalty's calculation or general responsibility issues are excluded from cassation review in plea bargain cases. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against plea bargain judgments are inadmissible for grounds concerning the determination of the penalty or general criminal responsibility, as these fall outside the limited scope of reviewable issues regarding the formation of consent and prosecutorial agreement.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal inadmissible grounds penalty determination criminal responsibility procedural costs Cassazione Roma second instance plea violazione del principio di celerità

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
Con distinti ricorsi avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. gli imputati hanno dedotto vizi di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, e violazione di legge sulla sussistenza del reato e sulla qualificazione giuridica del fatto.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativannente in € 3.000,00.
Art. 129 c.p.p.
art. 599 bis c.p
Con distinti ricorsi avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p.
art. 129 c.p
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01
e, altresì, a vizi attinenti alla pena che non si siano causa di illegalità della stessa, in quanto eccedente i limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FAVORINI VINCENZO nato a FOLIGNO il 28/11/1972 FIORENZA FIORENZO nato a VIGEVANO il 21/11/1972 FAVORINI MARIO nato a MAGENTA il 27/10/1993 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE d'APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso trattato de plano. RITENUTO IN FATFO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con distinti ricorsi avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. gli imputati hanno dedotto vizi di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, e violazione di legge sulla sussistenza del reato e sulla qualificazione giuridica del fatto.

2. I ricorsi sono inammissibili in quanto avanzati avverso sentenza di patteggiamento in appello per motivi non consentiti. Ed invero secondo il costante insegnamento di questa corte in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, altresì, a vizi attinenti alla pena che non si siano causa di illegalità della stessa, in quanto eccedente i limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01).

Nel caso in esame nessuno dei motivi proponibili risulta essere stato prospettato trattando i motivi profili attinenti alla determinazione della pena (senza giungere ad evocarne l'illegalità) ovvero questioni inerenti alla responsabilità, oggetto dei motivi rinunciati e comunque formulati in questa sede in maniera del tutto generica e per tale ragione già di per sé destinati a causare inammissibilità del ricorso in parte qua. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativannente in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 21 marz 2024 Il C nsigliere e t. Il Preside te Fran esco FIoriti Geppin Rag DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE