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Ordinanza — n. 16386/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal by unrepresented defendant for lack of statutory defense counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16386/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant without a qualified defense attorney. The law requires all appeals to the Supreme Court to be signed by a registered defense lawyer, a rule the Court upheld as a valid legislative choice to ensure professional representation. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.: Appeals to the Supreme Court must be signed by a registered defense lawyer; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defense counsel requirement personal filing prohibition Cassazione procedure unrepresented defendant diritto a un difensore domanda di revisione dell'asilo domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
21/12/2017, Aiello: È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod.
Art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
art. 613 cod. proc. pen
21/12/2017, Aiello: È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.
art. 610 cod. proc. pen
a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. 21/12/2017, Aiello
Sez. U. 21/12/2017, Aiello: È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto DA HAMA Nasim , nato in Palestina il 31/03/1995, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 19/12/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; ricorso trattato senza formalità secondo il rito indicato all'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.. IN FATTO E IN DIRITTO .

1. Il ricorso proposto da HAMA Nasim avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha rideterminato la misura della sanzione inflitta in primo grado, è stato proposto personalmente dall'interessato, che ha sottoscritto l'atto inviato alla Corte di appello di Milano. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U. 21/12/2017, Aiello: È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.). 1.2.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.