Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 16385/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16385/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16385/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il Tribunale di Lodi, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 15/12/2023, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi il 30/10/2023 nei confronti tra gli altri di Abdelsalam Gomaa Ayman Gomaa e di Karim Gomaa Abdalsalann Mohamed, avente ad oggetto quote societarie, crediti e denaro.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16385/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Group s.r.I.; che, invero, non risultano effettuate verifiche nei confronti di tali ultime due società, che dalla ipotesi accusatoria sembra abbiano ricevuto il profitto del reato sotto forma di bonifici di pagamento. 2.2 Karim Gomaa Abdalsalam Mohamed eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. 74/2000, per difetto assoluto di motivazione, non avendo il Tribunale valutato la documentazione fiscale prodotta dalla difesa, da cui si evincerebbe chiaramente che la società non aveva debiti erariali né a titolo di acconto Irpef, né a titolo di Ires, tenuto conto che il 2022 era il primo esercizio fiscale.

Parole chiave

Generato dall'IA
flussi finanziari illeciti appropriazione indebita di fondi pignoramento di crediti sottrazione previa dell'utile fine di indebito profitto occultamento di beni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso di Abdelsalam Gomaa Ayman Gomaa segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GOMAA ABDELSALAM GOMAA AYMAN nato a EGITTO il 26/06/1982 MOHAMED KARIM GOMAA ABDALSAL nato in EGITTO il 01/11/2000 avverso l'ordinanza del 15/12/2023 del TRIBUNALE di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020 e successive modifiche e integrazioni.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Lodi, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 15/12/2023, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi il 30/10/2023 nei confronti tra gli altri di Abdelsalam Gomaa Ayman Gomaa e di Karim Gomaa Abdalsalann Mohamed, avente ad oggetto quote societarie, crediti e denaro.

2. Gli indagati, a mezzo del difensore, hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1 Abdelsalam Gomaa Ayman Gomaa eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, 321, comma 2, cod. proc. pen. e 640-quater cod. pen., per omessa motivazione in ordine alle condizioni legittimanti il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Evidenzia che tale omissione è rilevante in ragione del fatto' che non vi è prova che il Gonnaa abbia percepito le somme di denaro costituenti il profitto del reato contestato al capo 3), che risultano essere state utilizzate per il pagamento di operazioni commerciali intercorse tra la Edilgamma s.r.l. e la So.Ge.Co. s.r.l. e la So.Ge.Co.

Group s.r.I.; che, invero, non risultano effettuate verifiche nei confronti di tali ultime due società, che dalla ipotesi accusatoria sembra abbiano ricevuto il profitto del reato sotto forma di bonifici di pagamento. 2.2 Karim Gomaa Abdalsalam Mohamed eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. 74/2000, per difetto assoluto di motivazione, non avendo il Tribunale valutato la documentazione fiscale prodotta dalla difesa, da cui si evincerebbe chiaramente che la società non aveva debiti erariali né a titolo di acconto Irpef, né a titolo di Ires, tenuto conto che il 2022 era il primo esercizio fiscale.

Rileva, in altri termini, che al momento dell'invio dei modelli F24 il debito fiscale compensato non era ancora maturato, perché la Exor s.r.I., essendo stata costituita nel 2022 non aveva a quella data alcun acconto Ires da versare. 2.3 In data 11/3/2024 è pervenuta articolata memoria difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Abdelsalam Gomaa Ayman Gomaa è inammissibile, per essere non consentito, in quanto aspecifico, l'unico motivo cui è affidato. Rileva, invero, il Collegio che la doglianza non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha bene ed esaurientemente evidenziato da un lato gli elementi dai quali risulta come sia la So.Ge.Co. s.r.I., che la So.Ge.Co. Group s.r.I., siano riconducibili all'odierno ricorrente, dall'altro come risulti per tabulas che entrambe dette società siano state beneficiarie di cospicui bonifici bancari provenienti dalla Edilgamma s.r.I., frutto dell'operazione effettuata con Poste Italiane S.p.a. contestata al capo 3).

Trattasi di motivazione, congrua ed esaustiva, oltre che immune da vizi logici, dunque, non censurabile in sede di legittimità, rispetto alla quale il difensore glissa, limitandosi ad apodittiche affermazioni sulla carenza della prova. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01;

Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01).

2. Il ricorso di Karim Gomaa Abdalsalam Mohamed è infondato. Sostiene la difesa che non sussisterebbe il reato contestato al capo 6), in quanto per l'anno di imposta 2021 la Exor s.r.l. non aveva maturato alcun debito IRES, essendo nel 2022 al primo anno di esercizio; che, in altri termini, al momento dell'invio dei modelli F24 nel dicembre del 2022 il debito fiscale compensato non era ancora maturato. Ritiene il Collegio che correttamente il Tribunale del riesame abbia ritenuto sussistente il fumus del reato di cui al capo 6), tenuto conto che effettivamente la Exor s.r.l. ha portato in compensazione crediti fiscali inesistenti, documentati dall'invio di quattro modelli F24 tra il 16 ed il 29/19/2022.

Invero, la circostanza per cui la società al dicembre del 2022 non avesse ancora maturato debiti per l'IRES non rileva, atteso che il versamento di imposte non dovute ha comunque generato un credito verso l'erario, sia pure per l'anno di imposta successivo. In altri termini, la società Exor s.r.l. con la compensazione in discorso si è precostituita una provvista, costituita da un credito di imposta; ciò ha fatto mediante la trasformazione del credito fittizio per il Sismabonus (codice 6923) o per il Bonus facciate (codice 6925) nel credito derivante dall'aver versato imposte non dovute (l'IRES per l'anno 2021), in tal modo dissimulando anche l'inesistenza del credito portato in compensazione attraverso il mutamento del codice.

3. All'inammissibilità del ricorso di Abdelsalam Gomaa Ayman Gomaa segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 3.1 Al rigetto del ricorso di Karim Gomaa Abdalsal Mohamed segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso di Gomaa Abdelsalam Gomaa Ayman, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di Mohamed Karim Gomaa Abdalsal, che condanna al pagamento delle spese proc