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Sentenza — n. 16380/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-specific grounds failing to address tribunal's specific reasoning on evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16380/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Edil G.A. S.R.L. inadmissible because its sole ground was non-specific and failed to address the lower court's detailed reasoning. The appellant argued that oral contracts and conduct implied a valid debt and a settlement via apartment transfer, but the Tribunal had already rejected these claims due to lack of written evidence and missing debtor consent. The Court ruled that the appeal ignored the core factual findings regarding the absence of certain elements in the contract and the specific requirements for the settlement agreement.

Regesto Legislator

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Art. 611 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is based on non-specific grounds that do not specifically confront the reasoning of the lower court decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-specific grounds cassation procedure lack of specificity procedural inadmissibility prestazioni edilizie licenza edilizia per abitazioni idoneità all'edificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 611 cod. proc. pen.
avverso il decreto del 25/10/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NICOLA LETTIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
s.r.I., in persona del legale rappresentante, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 52 e 59 del d. Igs. 6 settembre 2011 n. 159
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 611 cod. proc. pen
avverso il decreto del 25/10/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NICOLA LETTIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021
Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016
Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv.
Sezione 4, n. 18820 del 09/02/2012
Sezione 4, n. 34270 del 03/07/2007
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Testo completo

te SENTENZA sul ricorso proposto da: EDIL G.A. S.R.L. avverso il decreto del 25/10/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NICOLA LETTIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Reggio Calabria - Sezione misure di prevenzione - con decreto del 25/10/2023 rigettava l'opposizione proposta da Edil G.A. s.r.I., in persona del legale rappresentante, avverso il decreto di esecutorietà dello stato passivo emesso dal Giudice Delegato in data 16/6-20/7/2023 nel procedimento nei confronti di Aquino Rocco per Bella Calabria 2005 s.r.l.

2. La Edil G.A. s.r.I., in persona del legale rappresentante, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 52 e 59 del d. Igs. 6 settembre 2011 n. 159, nonché carenza della motivazione. Evidenzia che l'obbligazione contratta da Domenico Vallone per conto della società Bella Calabria 2005 s.r.l. è orale e che la prova della sua esistenza può trarsi anche da un comportamento concludente; che nel caso di specie il comportamento concludente da parte della società debitrice risiede nella circostanza per cui essa si è avvalsa dell'opera della odierna ricorrente senza mai contestare alcunché, fino al rilascio della certificazione di agibilità degli immobili all'interno del quali la Edil G.A. s.r.l. ha svolto i lavori; che, dunque, è la stessa prestazione eseguita dal creditore - e di cui si è avvantaggiato il debitore - a dare la prova del contratto in essere; che, inoltre, la società debitrice attraverso un comportamento concludente aveva accettato la datio in solutum, tenuto conto che i due appartamenti pattuiti come prezzo a saldo dei lavori effettuati erano già detenuti dalla Edil G.A. s.r.l. e che il possesso si è protratto fino al 7/6/2013. 2.1 In data 14/3/2024 è pervenuta articolata memoria di replica.

3. Il ricorso è inammissibile, per essere non consentito l'unico motivo cui è affidato, in quanto aspecifico. Invero, non si confronta con la motivazione del Tribunale, che ha dato ampiamente conto dei motivi per i quali ha ritenuto che la società ricorrente non avesse dimostrato la sussistenza del credito certo nell'an e nel quantum, atteso che il contratto di appalto contiene una indicazione solo presuntiva dell'importo della somma oggetto di subappalto e soprattutto perché non è dato reperire elementi certi in ordine all'entità dei lavori né dalla contabilità né dai certificati di esecuzione lavori.

Quanto ai lavori che si assume svolti direttamente in favore della società debitrice, il Tribunale ha rilevato che agli atti vi è solo un preventivo, all'evidenza inidoneo a fondare un diritto certo. Quanto, infine, alla cessione dei due appartamenti pattuita con la scrittura del 5/7/2012, il decreto - dopo averla qualificata come datio in solutum - evidenzia che manca il necessario consenso del debitore (che, invece di adempiere la prestazione prevista, ne adempie un'altra con il consenso del creditore), che proprio il contratto di subappalto versato in atti prevedeva dovesse essere espresso in forma scritta.

Ebbene, su questi profili - che costituiscono l'architrave motivazionale del provvedimento impugnato - il ricorso sorvola, preternnettendoli del tutto. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01;

Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01).4. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il g