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Ordinanza — n. 16378/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against agreed sentence dismissed for inadmissible grounds regarding waived defenses and sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16378/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued violations of law regarding sentencing and responsibility, but the court held that appeals against agreed sentences are only admissible when challenging the formation of consent, prosecutor's agreement, or divergent judicial pronouncements. Consequently, grievances concerning waived defenses, non-assessment of release conditions, or sentencing determinations not affecting the legality of the sanction were rejected as inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentences under Art. 599-bis c.p.p. are admissible only for defects in the formation of consent, prosecutor's agreement, or divergent judicial pronouncements, excluding grievances regarding waived defenses, release conditions, or sentencing determinations not affecting the sanction's legality.

Parole chiave

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agreed sentence appeal inadmissible cassation waived defenses sentencing error procedural costs public prosecutor consent criminal procedure code commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
La Corte di appello di Napoli, confermando la condanna per il reato di tentata rapina aggravata, applicava al ricorrentéfa pena concordata prevista dall'art. 599-bis cod.
Art. 56 c.p.
violazione di legge (art. 56, 628 cod.
Art. 628 c.p.
Art. 616 c.p.p.
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Napoli, confermando la condanna per il reato di tentata rapina aggravata, applicava al ricorrentéfa pena concordata prevista dall'art. 599-bis cod. proc. pen..
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 -01
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 -01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHERMA FRANCESCO PIO nato a NAPOLI il 08/10/2023 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli, confermando la condanna per il reato di tentata rapina aggravata, applicava al ricorrentéfa pena concordata prevista dall'art. 599-bis cod. proc. pen..

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 56, 628 cod. pen.) e vizio di motivazione sia in ordine all'accertamento della responsabilità, che in ordine alla definizione del trattamento sa nzionatorio. 2.2. Il motivo non è consentito. Il collegio riafferma che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo quando con lo stesso si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 -01). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 20 marzo 2024.