Sentenza — n. 16372/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Roma annullava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari rilevando la violazione dell'articolo 299 comma 3-bis del codice di rito, in quanto l'ordinanza di sostituzione era stata adottata senza attendere il parere del pubblico ministero, con correlata violazione del diritto di partecipazione della parte pubblica e nullità assoluta dell'ordinanza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 299 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16372/2024 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BALLATORE CORRADO nato a NAPOLI il 23/09/1992 avverso l'ordinanza del 05/12/2023 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BALLATORE CORRADO nato a NAPOLI il 23/09/1992 avverso l'ordinanza del 05/12/2023 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Roma annullava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari rilevando la violazione dell'articolo 299 comma 3-bis del codice di rito, in quanto l'ordinanza di sostituzione era stata adottata senza attendere il parere del pubblico ministero, con correlata violazione del diritto di partecipazione della parte pubblica e nullità assoluta dell'ordinanza.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 299 commi 3- bis e 4 bis cod. proc. pen.): avrebbe dovuto essere considerato che il procedimento era in fase avanzata e che dunque invece del comma 3-bis dell'art. 299 cod. proc. pen. avrebbe dovuto essere applicato il comma 4-bis e, comunque, l'invio dell'istanza difensiva alla cancelleria del pubblico ministero prima dell'ordinanza della sostituzione della misura rendeva il procedimento illegittimo, tenuto conto che la decisione sarebbe rimasta invariata anche se il Giudice per le indagini preliminari avesse preso cognizione del parere 2.2. In data 26 febbraio 2024 il ricorrente rinunciava personalmente al ricorso. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 20 marzo 2024 L