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Sentenza — n. 16371/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16371/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16371/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna in data 20 settembre 2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Angelo Ferraro in relazione al delitto di cui agli artt. 56-640 cod. pen., perché il reato era estinto per prescrizione.

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16371/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, dovendo riconoscersi l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia irritualmente dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso imputato, per essere estinto il reato per prescrizione (Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811).

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa lotta contro la frode truffa in materia di credito tentata estorsione bancarotta fraudolenta reato mancato

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di FERRARO ANGELO nato a MILANO il 08/04/1972 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG MARILIA DI NARDO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. ATTILIO PARRELLI, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna in data 20 settembre 2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Angelo Ferraro in relazione al delitto di cui agli artt. 56-640 cod. pen., perché il reato era estinto per prescrizione.

2. Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore Angelo Ferraro, deducendo due motivi di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'omessa citazione dell'imputato e la mancata formazione del contraddittorio, nonché il mancato esame della prevalenza di una formula assolutoria nel merito (oggetto di specifica richiesta nell'atto di gravame).

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. La Corte costituzionale, con sentenza n. 111 del 05/04/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, in quanto «la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito» (cfr. anche Sez.

U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809; Sez. 2, n. 40396 del 06/06/2023, Job, non massimata).

2. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, dovendo riconoscersi l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia irritualmente dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso imputato, per essere estinto il reato per prescrizione (Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Corsgliee estensore Il Preside /e e. ' C*4 ; ,- n