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Sentenza — n. 16370/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16370/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16370/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Nullità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge in relazione agli artt. 420, 585 comma 1-bis e 591 cod. proc. pen.. Il ricorrente sostiene che nel caso in esame non trova applicazione il novellato art. 420, comma 2 -ter, cod. proc. pen., in quanto il regime normativo applicabile deve essere individuato in relazione al momento in cui è stato emesso l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. Il ricorrente evidenzia che Panus veniva in effetti dichiarato assente, in ossequio alla situazione di fatto esistente al momento della costituzione delle parti. Osserva, tuttavia, che l'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. prevede un'estensione dei termini d'impugnazione per l'imputato giudicato in assenza, al fine di contemperare quanto disposto dall'art. 581 comma 1-quater, cod. proc. pen., che pretende la procura speciale per presentare l'impugnazione. Da ciò deduce che ritenere che la procura speciale conferita per il giudizio abbreviato faccia ritenere presente l'imputato contrasta con la ratio della norma.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16370/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 1.1. Va preliminarmente evidenziato che la Corte di appello ha ritenuto l'intempestività dell'appello considerando i termini previsti per l'impugnazione della sentenza pronunciata nei confronti dell'imputato presente. In particolare, la Corte di appello ha escluso che nel caso in esame potesse considerarsi applicabile il termine per l'impugnazione aumentato di quindici giorni previsto dall'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. nel caso di sentenza pronunciata nei confronti di un imputato assente.

Parole chiave

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eccezioni processuali tardive rinvio del dibattimento disdetta tardiva durata ragionevole del procedimento inosservanza del termine procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PANUS VADIM nato il 19/05/1995 in MOLDAVIA avverso l'ordinanza in data 15/12/2023 della CORTE DI APPELLO DI BOLO- GNA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona della Sostituta procuratrice generale MARILIA DI NARDO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Panus Vadim impugna l'ordinanza in data 15/12/2023 della Corte di appello di Lecce che -con procedura de plano- ha dichiarato l'inammissibilità per tardività dell'appello presentato avverso la sentenza in data 19/07/2023 del G.i.p. del Tribunale di Bologna. Deduce:

1. Nullità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge in relazione agli artt. 420, 585 comma 1-bis e 591 cod. proc. pen.. Il ricorrente sostiene che nel caso in esame non trova applicazione il novellato art. 420, comma 2 -ter, cod. proc. pen., in quanto il regime normativo applicabile deve essere individuato in relazione al momento in cui è stato emesso l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. Il ricorrente evidenzia che Panus veniva in effetti dichiarato assente, in ossequio alla situazione di fatto esistente al momento della costituzione delle parti. Osserva, tuttavia, che l'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. prevede un'estensione dei termini d'impugnazione per l'imputato giudicato in assenza, al fine di contemperare quanto disposto dall'art. 581 comma 1-quater, cod. proc. pen., che pretende la procura speciale per presentare l'impugnazione. Da ciò deduce che ritenere che la procura speciale conferita per il giudizio abbreviato faccia ritenere presente l'imputato contrasta con la ratio della norma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 1.1. Va preliminarmente evidenziato che la Corte di appello ha ritenuto l'intempestività dell'appello considerando i termini previsti per l'impugnazione della sentenza pronunciata nei confronti dell'imputato presente. In particolare, la Corte di appello ha escluso che nel caso in esame potesse considerarsi applicabile il termine per l'impugnazione aumentato di quindici giorni previsto dall'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. nel caso di sentenza pronunciata nei confronti di un imputato assente.

Tanto perché l'imputato doveva considerarsi presente nel corso del giudizio di primo grado, avendo fatto richiesta di giudizio abbreviato conferendo a tal fine apposita procura speciale. 1.2. Ciò premesso, deve rilevarsi come la Corte di appello abbia fatto corretta e legittima applicazione del principio di diritto a mente del quale «in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente», (Sez. 3 - , Sentenza n. 43835 del 12/10/2023, C., Rv. 285332 - 01).

2. Il contrario convincimento del ricorrente si mostra, conseguentemente, manifestamente infondato.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. < %.) Cos