Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16367/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16367/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16367/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 26/05/2023, il Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto assolveva Gianluca Di Costa dal reato di uccisione di animali altrui perché il fatto non costituisce reato. Avverso tale sentenza del 26/05/2023 del Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, ha proposto appello Gianluca Di Costa, per il tramite del proprio difensore.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16367/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Si deve premettere che l'impugnazione del Di Costa, ancorché da questi qualificata come appello, in quanto è stata proposta contro una sentenza di proscioglimento del giudice di pace, deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Ciò premesso, si deve rilevare che è pervenuto atto di rinuncia alla suddetta impugnazione, a firma dell'impugnante Gianluca Di Costa, «per sopravvenuta carenza di interesse». Pertanto, il ricorso per cassazione - così riqualificata l'impugnazione - deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione ricorso di annullamento impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale restituzione in pristino riesame della rendita AI
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI COSTA GIANLUCA, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 22/10/1984 avverso la sentenza del 26/05/2023 del Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 26/05/2023, il Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto assolveva Gianluca Di Costa dal reato di uccisione di animali altrui perché il fatto non costituisce reato.

2. Avverso tale sentenza del 26/05/2023 del Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, ha proposto appello Gianluca Di Costa, per il tramite del proprio difensore.

3. Si deve premettere che l'impugnazione del Di Costa, ancorché da questi qualificata come appello, in quanto è stata proposta contro una sentenza di proscioglimento del giudice di pace, deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Ciò premesso, si deve rilevare che è pervenuto atto di rinuncia alla suddetta impugnazione, a firma dell'impugnante Gianluca Di Costa, «per sopravvenuta carenza di interesse». Pertanto, il ricorso per cassazione - così riqualificata l'impugnazione - deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

4. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così