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Sentenza — n. 16360/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16360/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16360/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Milano con sentenza del 2/11/2023, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 11/10/2022, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Palma Cusimano per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione e confermava le statuizioni civili.

Regesto Legislator

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art. 489 cod. pen, art. 648 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16360/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione ai soli effetti civili, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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pratiche commerciali ingannevoli corruzione di pubblici ufficiali stranieri contraffazione di merci infrazione commessa nell'azienda guida nonostante revoca della patente reato motivante l'estradizione

Disposizioni normative citate

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art. 489 cod. pen
Ritiene che la condotta contestata integri gli estremi del reato di cui all'art. 489 cod. pen., già contestato al capo a); che la creazione di un atto falso di certo non può configurare la ricettazione.
art. 648 cod. pen
in relazione all'art. 648 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CUSIMANO PALMA nato a SANTA CATERINA VILLARMOSA il 10/11/1963 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; uditi i difensori, avv. ANTONIO MAGNAGHI e STEFANO BESANI, entrambi del foro di Busto Arsizio, che, dopo breve discussione, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso-

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 2/11/2023, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 11/10/2022, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Palma Cusimano per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione e confermava le statuizioni civili.

2. L'imputata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione ai soli effetti civili, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti, nonché mancanza di motivazione. Ritiene che la condotta contestata integri gli estremi del reato di cui all'art. 489 cod. pen., già contestato al capo a); che la creazione di un atto falso di certo non può configurare la ricettazione. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 648 cod. pen. Rileva che non sussiste uno degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, vale a dire l'ingiusto profitto, solo ipotizzato dalla Corte territoriale; che, inoltre, manca l'accertamento del reato presupposto, ragion per cui anche la provenienza del bene da un reato non è provata. 2.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'elemento soggettivo del reato, nonché mancanza di motivazione. Osserva come la motivazione in ordine all'esistenza del dolo in capo alla ricorrente manchi del tutto, atteso che la sua responsabilità è stata ritenuta per il solo fatto che fosse la titolare dell'agenzia di pratiche automobilistiche, sol che si consideri che la Cusinnano non era neppure presente quando si presentò il soggetto con la carta di identità originale della persona offesa.

3. Il ricorso è inammissibile per essere non consentiti tutti e tre i motivi cui è affidato. Invero, le doglianze risultano aspecifiche, in quanto non si confrontano con l'articolato percorso argomentativo seguito dal provvedimento impugnato, essendo reiterative di quelle inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, che ha evidenziato come dovesse escludersi che la persona offesa si fosse mai recata presso l'agenzia dell'imputata e come, per converso, avendo denunciato il furto della propria autovettura, non fosse consenziente alla sua esportazione; come per altro verso fosse provata la creazione di falsi documenti (falsa denuncia di smarrimento del certificato di proprietà dell'auto di Lorenzo Borrelli; falsa documento di esportazione, con l'apparente e disconosciuta sottoscrizione del Borrelli) finalizzati a consentire l'esportazione del veicolo; come la condotta contestata al capo b) riguardasse l'essersi l'imputata intromessa, in concorso con ignoti ed al fine di trarne profitto, nel far acquistare o ricevere a persone ignote l'autovettura del Borrelli, provento di furto consumato ai suoi danni e da lui denunciato il 29.6.2013; come, dunque, a prescindere dalla mancata ricezione personale del bene, la condotta di intromissione tesa a consentire a terzi l'acquisto della res di provenienza furtiva integrasse la ricettazione contestata; come, infine, le istruzioni fornite alle dipendenti per falsificare la documentazione, dimostrassero la piena consapevolezza dell'illecita provenienza dell'autovettura e il suo indebito avvio all'esportazione.

Orbene, su tutti gli elementi ora evidenziati la difesa glissa, evitando di considerarli e di confrontarsi con essi. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01;

Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01).

4. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

5. Dall'esito del giudizio discende anche la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 4.000/00, oltre accessori di legge. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Borrelli Lorenzo, che liquida in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge.