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Sentenza — n. 16359/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16359/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16359/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Lecce con sentenza del 28/6/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brindisi in data 29/5/2018, che aveva condannato Domenico D'Errico per il reato ascrittogli alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa a titolo di continuazione con altri reati giudicati con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi del 31/3/2013, confermata dalla Corte di appello di Lecce in data 18/9/2013, irrevocabile il 3/11/2013.

Regesto Legislator

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art. 649 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16359/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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reato continuato reiterazione di reati penali errore nella commisurazione della pena sanzione penale continuazione dell'esecuzione guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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art. 649 cod. proc. pen
pen., in relazione all'art. 649 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ERRICO DOMENICO nato a MESAGNE il 15/07/1989 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE di APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. 137/2020 e successive modifiche ed integrazioni

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Lecce con sentenza del 28/6/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brindisi in data 29/5/2018, che aveva condannato Domenico D'Errico per il reato ascrittogli alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa a titolo di continuazione con altri reati giudicati con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi del 31/3/2013, confermata dalla Corte di appello di Lecce in data 18/9/2013, irrevocabile il 3/11/2013.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 649 cod. proc. pen.Evidenzia la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, atteso che la pena irrogata in primo grado e confermata in appello sarebbe ricompresa nel calcolo effettuato dal Tribunale di Brindisi nella sentenza emessa in data 3/3/2022 con riferimento agli aumenti effettuati a titolo di continuazione; che in ogni caso detta pena sarebbe stata anche interamente scontata, come si evincerebbe dal contenuto dell'ordine di esecuzione emesso in data 7/9/2022.

3. Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato l'unico motivo cui è affidato. Invero, da entrambe le sentenze di merito risulta evidente che il D'Errico è stato condannato per il reato di estorsione continuata posto in essere in danno della madre e delle prozie fino al 27/9/2016, nonchè per ulteriori episodi estorsivi, giudicati con sentenza irrevocabile il 3/11/2013, ai quali l'odierna contestazione è stata ritenuta legata dal vincolo della continuazione (cfr. dispositivo della sentenza di primo grado). Quanto all'erronea annotazione nell'ordine di esecuzione, rilevato dalla Corte territoriale con riferimento ad una delle condanne, dirimente risulta la circostanza per cui il provvedimento del Procuratore della Repubblica può avere ad oggetto solo sentenze di condanna definitive e quella oggetto del presente ricorso ancora non lo è; senza tacere che nel caso di specie la difesa non ha fornito la prova che i fatti commessi in danno di Calò Maria, Calò Paolina e Calò Maria Fontana fino al 27/9/2016, di cui al presente procedimento, siano stati oggetto di altro giudizio conclusosi con sentenza irrevocabile.

Il ricorso, dunque, sotto questo profilo è palesemente apodittico e generico.

4. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il gior