Sentenza — n. 16345/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'impugnazione presentata da Alessandra Orsini avverso la sentenza del tribunale di Ferrara numero 154 del 27 gennaio 2023 poiché l'atto di impugnazione presentato dal difensore non risultava accompagnato dalla dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputata medesima ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 16345/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa dell'imputata ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza deducendo un unico motivo incentrato sull'articolo 606 lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ORSINI ALESSANDRA nata a SANT'AGOSTINO il 12/06/1958 avverso l'ordinanza del 27/01/2023 della CORTE d'APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; letta la memoria del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza con restituzione del procedimento per ulteriore corso; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'impugnazione presentata da Alessandra Orsini avverso la sentenza del tribunale di Ferrara numero 154 del 27 gennaio 2023 poiché l'atto di impugnazione presentato dal difensore non risultava accompagnato dalla dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputata medesima ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio.
2. La difesa dell'imputata ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza deducendo un unico motivo incentrato sull'articolo 606 lett.
c) c.p.p. per l'errore nell'applicazione della legge processuale ed in particolare degli articoli 581.1 ter, 591.1 lett.
c) e 592.1 c.p.p.. Si afferma che unitamente all'appello era stata correttamente allegata la procura difensiva nonché l'elezione di domicilio cosicché quanto affermato nell'ordinanza risulta errato.
3. Con memoria inviata per mali il Procuratore Generale Felicetta Marinelli ha chiesto l'annullamento dell'impugnato provvedimento alla luce della fondatezza del ricorso.
4. L'accesso al fascicolo del processo, consentito in questo caso trattandosi di questione processuale (in tali casi, infatti, la Corte di cassazione è giudice anche del 'fatto processuale' e può accedere all'esame diretto degli atti per condurre i necessari accertamenti -Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) permette di rilevare la correttezza della tesi difensiva. Risulta infatti che alla PEC inviata alla Cancellaria della Corte d'Appello di Bologna fossero allegati tanto l'atto di appello quanto procura ed elezione di domicilio. La disposizione che si assume violata nell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello di Alessandra Orsini (l'art.581 comma 1 ter c.p.p.) è stata invece correttamente osservata. L'ordinanza va pertanto annullata con conseguente trasmissione del fascicolo alla Corte d'Appello di Bologna per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Bologna per il giudizio. Così de iso in Rorfla, 9 gennaio 2024 Il Con-igliere rel tore Il President Franc sco Florit Geppino n DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALErt APP. 2