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Sentenza — n. 16070/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16070/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16070/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da UN XINXIA n. in Cina il 5/2/1968 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania in data 30/11/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissíbílità del ricorso; letta la memoria difensiva a firma dell'Avv. Vera Benini

Regesto Legislator

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art. 474 cod.pen, art. 517 cod.pen; Sentenza — n. 16070/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n.14411 del 5/3/2009,Rv.243267; Sez. 3, n.24846 del 28/4/2016, Rv,267195). In detta prospettiva, pertanto, ferma la legittimità del vincolo, l'esigenza probatoria valorizzata dal P.m. refluisce direttamente sulla corretta qualificazione giuridica della condotta addebitata alla prevenuta, provvisoriamente ricondotta al paradigma dell'art. 474 cod.pen.

Parole chiave

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contraffazione di merci marchi ingannevoli procedimento per falsità articolo di marca marchi figurativi marchio di qualità

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod.pen
Il difensore sostiene che l'ordinanza impugnata si è discostata dai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro probatorio in quanto non ha argomentato la sussistenza del fumus dell'ipotizzato reato di cui all'art. 474 cod.pen.
art. 517 cod.pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da UN XINXIA n. in Cina il 5/2/1968 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania in data 30/11/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissíbílità del ricorso; letta la memoria difensiva a firma dell'Avv. Vera Benini

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale dì Catania rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Lin Xinxia avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio disposto dal P.m. nei confronti della ricorrente, indagata per i reati di cui agli artt. 474,648 cod.pen. per aver detenuto a fini di vendita merce con marchi contraffatti.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagata, Avv.Vera Benini, deducendo: 2.1 la mancanza o mera apparenza della motivazione in relazione all'omessa declaratoria di nullità del decreto di convalida del P.m. in quanto solo apparentemente motivato. Il difensore sostiene che l'ordinanza impugnata si è discostata dai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro probatorio in quanto non ha argomentato la sussistenza del fumus dell'ipotizzato reato di cui all'art. 474 cod.pen. nonostante dal verbale di sequestro emerga che gli oggetti appresi contenevano imitazioni figurative e non ha rilevato la carenza nel decreto di convalida di adeguata motivazione sia sul presupposto del vincolo che sulla finalità perseguita, con conseguente violazione dell'art. 324, comma 7, cod.proc.pen.; 2.2 la mancanza ovvero la mera apparenza della motivazione in relazione alla sussistenza del reato in quanto l'ordinanza impugnata non ha effettuato il necessario vaglio in ordine alla sussistenza del fumus e non ha fornito risposta ai rilievi difensivi circa l'assenza di marchio sui prodotti sequestrati; 2.3 la mancanza ovvero l'apparenza della motivazione in relazione al mantenimento in sequestro di tutti gli articoli appresi anziché del solo campionamento, non avendo l'ordinanza impugnata spiegato le ragioni che rendono indispensabile il vincolo sull'intero compendio sequestrato nonostante la già effettuata campionatura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze formulate. Per costante avviso della giurisprudenza di legittimità il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice ( per tutte,Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 - 01).

Nella specie la difesa deduce la mancanza o mera apparenza della motivazione a fronte di un provvedimento che ha dato conto delle ragioni alla base della reiezione dell'istanza di riesame con un percorso giustificativo completo ed effettivo. 1.1 Infatti, i giudici della cautela reale, dopo aver richiamato le circostanze relative al sequestro d'iniziativa, effettuato da personale della Guardia di Finanza presso l'esercizio commerciale gestito dall'indagata, di oltre 60mila oggetti di varia tipologia riproducenti famosi marchi, ha argomentato in ordine alla legittimità della convalida disposta dal P.m. in ragione della necessità di svolgere accertamenti volti a riscontrare la contraffazione dei marchi, ipotizzata dalla P.G. per effetto della mancata esibizione della licenza di vendita da parte dei titolari degli stessi e di documentazione attestante la provenienza dei beni.

Hanno, inoltre, correttamente evidenziato con riguardo ad un'eventuale alternativa qualificazione dei fatti ex art. 517 cod.pen., pure adombrata dalla difesa, che, alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, il sequestro probatorio è legittimo non solo quando la condotta ipotizzata è sussumibile in una precisa fattispecie criminosa, ma anche quando tale sussumibilità è discutibile sotto il profilo giuridico, sia nel senso della possibile esclusione di tale condotta dall'area dell'illecito penale, sia nell'ipotesi di configurabilità, sempre in astratto, di fattispecie criminosa diversa da quella indicata nel decreto di sequestro; il mezzo di ricerca della prova "de quo", che costituisce lo strumento più idoneo ad accertare la fondatezza della "notitia criminis" attraverso l'acquisizione del corpo del reato e delle cose ad esso attinenti, può infatti rendersi necessario (come accaduto nella specie) per stabilire gli esatti termini della condotta denunciata o ipotizzata, al fine non solo della configurabilità o meno di un reato, ma anche dell'inquadramento di tale condotta in una o in un'altra figura criminosa, in una fase del procedimento -le indagini preliminari- caratterizzata dalla fluidità dell'imputazione sia sotto il profilo fattuale che sotto il profilo giuridico (Sez. 2, n. 4306 del 17/10/1995, Rv. 203119;

Sez. 6, n.14411 del 5/3/2009,Rv.243267; Sez. 3, n.24846 del 28/4/2016, Rv,267195). In detta prospettiva, pertanto, ferma la legittimità del vincolo, l'esigenza probatoria valorizzata dal P.m. refluisce direttamente sulla corretta qualificazione giuridica della condotta addebitata alla prevenuta, provvisoriamente ricondotta al paradigma dell'art. 474 cod.pen.

2. L'ipotizzata intrinseca illiceità della merce sequestrata giustifica il mantenimento del sequestro sull'intero compendio, attesa la prevista confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, n. 2 cod.pen. in caso di positivo riscontro dell'ipotesi d'accusa, mentre l'avvenuto campionamento soddisfa esclusivamente il fine di una pronta disponibilità di singoli esemplari dei beni che si assumono contraffatti per il prosieguo delle indagini. 3.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 19 m