Italian Court dismisses appeal claiming illogical reasoning regarding defendant's voluntary absence from trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting the claim that the lower court's reasoning was illogical. The appellant argued that the defendant's voluntary absence could not be proven solely by failed service attempts at a declared address, citing temporary absences and family excuses. The court ruled that temporary absence or difficulty locating the defendant does not constitute voluntary evasion, especially when a defense attorney was appointed and the defendant had no objection to the notification's regularity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 161, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 415 cod. proc. pen.: The impossibility of serving a document at a declared or elected address is integrated by the temporary absence of the accused or the difficulty in identifying the specific location, without requiring an investigation proving irreperability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
EMPLIFICATA SENTENZA Sul ricorso proposto da DIOP MOUSTAPHA n. in Senegal il 13/9/1967 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 23/11/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di Napoli rigettava l'istanza di rescissione del giudicato avanzata nell'interesse di Diop Moustapha in relazione alla sentenza resa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere il 10/7/2019, irrevocabile il 23/11/2019, che l'aveva riconosciuto responsabile dei reati ex artt. 474 e 648 cod.pen.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. Agostino Imposimato, il quale ha dedotto con unico motivo la manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente sostiene che la Corte d'appello ha disatteso la richiesta difensiva sulla base di una motivazione illogica, ritenendo validamente effettuata a mani del difensore ex art. 161, comma 4, cod.proc.pen. la notifica della citazione a giudizio, stante l'accertata impossibilità di procedervi al domicilio dichiarato, riscontrata in occasione della notifica dell'avviso ex art. 415 cod.proc.pen.
Aggiunge che detta circostanza non vale da sola a provare che il Diop si fosse volontariamente sottratto al giudizio né a tal fine appare conferente il richiamo all'impossibilità di notificazione al domicilio dichiarato anche dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale relativa alla richiesta di rescissione. Il mancato reperimento in due sole occasioni del prevenuto al domicilio indicato fin dalla fase delle indagini non autorizzava a ritenere il domicilio stesso inidoneo al fine delle successive notificazioni, considerate le giustificazioni fornite dai familiari circa l'assenza del Diop. 3.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze formulate.
Questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica ha chiarito che l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772 - 01, Sez. 6, n. 52174 del 06/10/2017, Rv. 271560 - 01). 3.1 Nella specie l'ordinanza impugnata ha dato atto che la polizia municipale di S. Nicola La Strada, incaricata di effettuare la notifica dell'avviso ex art. 415bis cod.proc.pen. nel domicilio di Via Bronzetti 149, ha documentato nel relativo verbale di aver effettuato "numerosi" accessi all'indirizzo non rinvenendo il destinatario dell'atto ed apprendendo da parenti e conoscenti, dapprima, che il medesimo aveva fatto rientro in Senegal per motivi familiari, successivamente, che si trovava in Spagna per motivi di lavoro.
Pertanto, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, l'assenza deve ritenersi ritualmente dichiarata nel processo di merito, in cui il condannato era assistito da legale di fiducia che nulla ha eccepito in ordine alla regolarità della notifica del decreto di citazione. Inoltre, proprio l'esistenza di un difensore di fiducia designato fin dalla fase delle indagini costituisce indice di effettiva conoscenza del processo legittimante la sua celebrazione in assenza, non avendo in proposito il condannato allegato circostanze di fatto che inducano a ritenere non effettivo il rapporto defensionale e deficitario il fisiologico flusso informativo che lo caratterizza, non rilevando ai fini dell'impugnazione straordinaria il colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022 dep. 2023, Rv. 284460 - 01).4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 19 marzo 2024 Senten