Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of sufficient evidence regarding extortion elements and profit motive.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court rejected the request for a retrial because the prosecution's evidence relied on a single intercepted conversation lacking clear references to extortion, threats, or profit-seeking intent. The defense argued the trial court ignored evidence of paid invoices and failed to describe violent conduct, but the Supreme Court found these arguments insufficient to overcome the presumption of cautionary needs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629 cod. pen.; Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal challenging the sufficiency of evidence for extortion or the omission of profit motive analysis is inadmissible if the lower court's reasoning relies on established documentary sources and does not require a new factual assessment to overturn the presumption of cautionary necessity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COSENTINO CLAUDIO nato a MORTARA il 28/03/1965 avverso l'ordinanza del 19/07/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. Ettore Francesco Zagarese che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Cosentino Claudio, indagato per il reato di estorsione aggravata, avverso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro in data 20 giugno 2023.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo con il primo motivo violazione di legge, in relazione all'art. 629 cod. pen., mancando nel provvedimento impugnato l'indicazione di sufficienti elementi per affermare la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del delitto contestato, oltre che l'esistenza della finalità di profitto. La motivazione del Tribunale del riesame si fondava sul richiamo ad un'isolata intercettazione, il cui contenuto era stato interpretato senza obiettività, mancando nei dialoghi captati riferimenti chiari alla condotta estorsiva, alla minaccia rivolta alla vittima, al contenuto della transazione conclusa; allo stesso modo, era meramente assertiva la deduzione dell'uso da parte del ricorrente del metodo mafioso, così come era stata ignorata l'ipotesi che il Cosentino si fosse recato esclusivamente quale incaricato per il ritiro della merce dal cantiere per conto di altri, avendo peraltro sempre saldato le fatture riguardanti le forniture e il ritiro delle merci effettuate presso quel cantiere. 2.1.
Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, avendo omesso il Tribunale di individuare sia l'effettiva minaccia esercitata dal ricorrente / sia la transazione oggetto della condotta illecita. Nel provvedimento impugnato difettava qualsiasi descrizione della condotta posta in essere dall'indagato e la sua caratterizzazione per la presenza di atti violenti o di minaccia; era stata omessa la valutazione dell'elemento del profitto, alla luce del dimostrato adempimento sia per il pagamento della fornitura indicata dalla stessa persona offesa che per la documentata esistenza di trattative tra le parti per la cessione di un suolo di proprietà della famiglia Cosentino alla ditta fornitrice. 2.2.
Con il terzo motivo si lamenta il vizio della motivazione, che aveva omesso di esaminare le deduzioni difensive riguardanti la prova dell'avvenuto saldo della fornitura eseguita, svalutandone la portata con affermazioni scarsamente intellegibili; ulteriore vizio della motivazione, illogica e contraddittoria, viene denunciato con riguardo alla valutazione delle esigenze cautelari, affermata sulla scorta di dati fattuali indimostrati (la commissione di nuove condotte di reato) e in contrasto con il carattere isolato dell'episodio, l'assenza di legami del ricorrente con associazioni criminali, l'esistenza di un unico precedente remoto per reato colposo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è generico nella prospettazione delle censure, poiché muove da un assunto in fatto che è contraddetto dal tenore dell'imputazione provvisoria e dall'espresso riferimento ad una pluralità di episodi estorsivi.Al contrario, il ricorrente non considera questo dato e si concentra sull'unica operazione commerciale per cui era stata emessa fattura, parzialmente saldata; sicché la tesi dell'esistenza di un unico elemento indiziario, rappresentato dall'intercettazione in cui i dialoganti facevano riferimento all'acceso al cantiere da parte del ricorrente per richiedere una singola fornitura di materiale, trova puntuale smentita nella ricostruzione che il Tribunale del riesame ha operato richiamando espressamente fonti dichiarative (il responsabile del cantiere e i titolari della ditta) che non sono considerate nel corpo del motivo.
Così, tutte le argomentazioni dirette a esaltare l'avvenuta corresponsione del saldo dovuto per la singola operazione commerciale e le censure per la scarsa attenzione rivolta a tale profilo da parte del Tribunale del riesame si rivelano limitate ad uno degli episodi oggetto di contestazione, senza essere in grado di incidere sull'assetto complessivo della motivazione che ha fatto riferimento espresso alla serialità delle forniture richieste alla persona offesa dal ricorrente, con le consuete modalità di evocazione dei legami con l'esponente della criminalità locale Abbruzzese Celestino e con il mancato pagamento dei materiali avuti in consegna (pag. 4). 1.2.
Analogamente, il secondo motivo si fonda su una lettura parcellizzata del quadro indiziario; il ricorrente si duole dell'omessa descrizione della condotta violenta o minacciosa posta in essere dal Cosentino, non contenuta né nell'intercettazione considerata, né nelle ulteriori dichiarazioni delle persona offesa; ma così si intende proporre una ricostruzione eccessivamente semplicistica e sottostimata del contesto in cui avvenivano gli episodi, dei rapporti tra la ditta delle persona offesa e gli esponenti di vertice della locale criminalità organizzata, della capacità di quei soggetti di utilizzare la forza di intimidazione derivante dall'esistenza del vincolo associativo, ben noto alla generalità degli imprenditori locali, per conseguire ingiusti profitti. 1.3.
Quanto al terzo motivo di ricorso, nella parte in cui si lamenta l'omesso esame della tesi difensiva dell'avvenuto saldo della fattura inerente all'operazione commerciale individuata anche attraverso le dichiarazioni della persona offesa, è sufficiente rinviare alle considerazioni svolte nell'esame del primo motivo, sulla parziale visione delle vicende come offerta dal ricorrente, ignorando l'esistenza di una vera e propria prassi di richieste di forniture di materiali per l'edilizia, sostenute dal richiamo di prestigiose figure criminali e senza alcun adempimento da parte dell'acquirente delle obbligazioni inerenti alle forniture ottenute.
Per quanto riguarda, poi, le censure riguardanti la motivazione in punto di esigenze cautelari, anche in questo ambito il ricorso mostra l'evidente genericità della formulazione, trascurando completamente l'operatività della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. rispetto alla quale non si indicano, né tantomeno si allegano, i necessari dati in grado di superare quella presunzione.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della