Italian court dismisses appeal as procedurally inadmissible due to filing outside the statutory time limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Pepe Donato inadmissible because it was submitted outside the legally prescribed time limit. The appellant's lawyer argued for the review of a conviction for theft, but the court noted that the appeal was filed after the submission of the contested reasoning on December 6, 2023. Consequently, the court ruled that the appeal violated the procedural deadlines established by Articles 585 and 544 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, 544, 616 c.p.p.: An appeal filed after the deadline for submitting the contested reasoning is procedurally inadmissible, resulting in the condemnation of the appellant to pay court costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE DONATO nato a TARANTO il 26/06/1937 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 06/12/2023, con motivazione contestuale, ha confermato la sentenza emessa in data 07/11/2022 dal Tribunale di Taranto, con la quale Pepe Donato è stato condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto (artt. 56, 629 cod. pen.).
2. Il ricorso proposto da Pepe Donato, per mezzo del proprio difensore, è inammissibile. Il ricorso risulta proposto in data 25/01/2024, dunque fuori termine, in considerazione dell'intervenuto deposito di motivazione contestuale in data 06/12/2023, atteso il combinato disposto degli artt. 585 e 544 cod. proc. pen.
3. Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, oltre che al pagamento della somma, stimata equa, di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo