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Ordinanza — n. 16051/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for improper qualification of correction request as opposition rather than direct appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16051/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Garramone brothers against a lower court's order rejecting their request to correct a sentencing reference. The defense argued the lower court violated the presumption of innocence by citing alleged criminal associations without a final conviction. The court ruled the appeal was procedurally flawed because the remedy under Article 115 bis of the Code of Criminal Procedure must be qualified as an opposition to the President of the Court, not a direct appeal.

Regesto Legislator

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Art. 115 bis cod. proc. pen.; The remedy for correcting a judgment under Article 115 bis of the Code of Criminal Procedure must be qualified as an opposition to the President of the Court, not as a direct appeal.

Parole chiave

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Article 115 bis correction of judgment presumption of innocence procedural qualification opposition to President Criminal Procedure Code final conviction attività criminosa

Disposizioni normative citate

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Art. 115 bis cod. proc. pen.
La Corte d'appello di Potenza, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha rigettato l'istanza formulata dalla difesa di Garramone Antonino e Garramone Carmine, ai sensi dell'art. 115 bis cod. proc. pen., diretta alla correzione della sentenza della Corte d'appello di Potenza del 17 giugno 2022, n.
art. 115 bis cod. proc. pen
La Corte d'appello di Potenza, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha rigettato l'istanza formulata dalla difesa di Garramone Antonino e Garramone Carmine, ai sensi dell'art. 115 bis cod. proc. pen., diretta alla correzione della sentenza della Corte d'appello di Potenza del 17 giugno 2022, n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GARRAMONE ANTONINO nato a MELILLI il 01/01/1961 GARRAMONE CARMINE nato a POTENZA il 25/03/1970 avverso il decreto del 26/10/2023 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Potenza, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha rigettato l'istanza formulata dalla difesa di Garramone Antonino e Garramone Carmine, ai sensi dell'art. 115 bis cod. proc. pen., diretta alla correzione della sentenza della Corte d'appello di Potenza del 17 giugno 2022, n. 436/2022, nella parte in cui conteneva riferimenti a presunte responsabilità personali degli istanti per la partecipazione ad un'associazione per delinquere, senza alcun positivo accertamento di quella responsabilità e in violazione della presunzione di innocenza degli istanti.

LQ 2. Ha proposto ricorso la difesa degli interessati deducendo, con unico motivo, violazione della legge penale, in relazione all'art. 115 bis cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, del tutto apparente anche in relazione all'omessa valutazione degli elementi addotti a sostegno della richiesta di correzione. Premesso di essere venuti a conoscenza della sentenza emessa dalla Corte d'appello, in conseguenza del rigetto della richiesta degli istanti di iscrizione nella cd. white list, funzionale al rilascio delle informative antimafia (rigetto, appunto, fondato sul contenuto della sentenza della Corte d'appello potentina, in cui si riferiva del coinvolgimento degli interessati in sodalizi criminali, come accertato già nel primo grado di quel giudizio, pur essendo stata pronunciata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione), gli istanti lamentano il pregiudizio così subito, effetto della violazione del divieto operante per il giudice di fare riferimento alla colpevolezza dell'imputato sino al momento in cui su tale aspetto non sia pronunciata sentenza definitiva di condanna.

In modo errato il provvedimento impugnato aveva escluso la violazione della norma indicata, pur avendo la sentenza della Corte territoriale richiamato profili di colpevolezza degli istanti in un procedimento ove, peraltro, gli stessi erano rimasti estranei e non risultava comunque emesso alcun provvedimento definitivo che avesse accertato tale colpevolezza.

3. Il ricorso proposto deve esser qualificato come opposizione. Il provvedimento che ha deciso sulla richiesta della parte, formulata invocando l'applicazione del rimedio previsto dall'art. 115 bis cod. proc. pen., è soggetto ad uno speciale regime di impugnazione. L'art. 115 bis, comma 4, cod. proc. pen., dopo aver disciplinato le modalità di assunzione del provvedimento decisorio sull'istanza della parte ("Sull'istanza di correzione il giudice che procede provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito"), stabilisce che nei confronti del decreto emesso, una volta notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, nei dieci giorni successivi può essere proposta "opposizione al presidente del tribunale o della corte, il quale decide con decreto senza formalità di procedura.

Quando l'opposizione riguarda un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o dalla corte di appello si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 4". Nel caso in esame, dunque, il ricorso (che la norma non prevede possa essere proposto direttamente contro il provvedimento che abbia deciso sull'istanza) deve esser qualificato, avuto riguardo anche al contenuto delle censure con esso articolate, in termini di opposizione che doveva esser presentata al Presidente della Corte d'appello di Potenza, cui vanno trasmessi gli atti per la decisione.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione ex art. 115 bis, ultimo comma, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Presidente della Corte di