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Ordinanza — n. 16050/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the victim's lawyer lacked a special power of attorney required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16050/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the victim's lawyer lacked a special power of attorney. The appellant argued that the lower court erred in dismissing the claim regarding the timeliness of the complaint and the lack of effective contradiction due to document illegibility. The court rejected these substantive arguments, ruling instead that the victim, acting as a civilly interested third party, can only sue through a lawyer holding a special power of attorney under Article 100 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 100 c.p.p.: The victim, as a third party with merely civil interests, may appear in court only through a lawyer holding a special power of attorney.

Parole chiave

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special power of attorney victim standing civilly interested third party inadmissibility of appeal procedural requirement tempestività dell'inoltro ritardo ingiustificato istanza di ricusazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 100 c.p.p.
Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, infatti, la persona offesa, nella qualità di terzo interessato portatore di interessi meramente civilistici, può stare in giudizio solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod.
art. 100 cod. proc. pen
Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, infatti, la persona offesa, nella qualità di terzo interessato portatore di interessi meramente civilistici, può stare in giudizio solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 19978 del 23/05/2006
(Sez. 2, n. 19978 del 23/05/2006, Veroi, Rv.
Sez. 5, n. 5238 del 22/11/2013
234658 - 01; Sez. 5, n. 5238 del 22/11/2013, Pinna, Rv.
Sez. 2, n. 51672 del 23/11/2023
258719 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 51672 del 23/11/2023, Barra, non massimata).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZA ELIO GIUSEPPE nato a Genova il 14/03/1956 avverso l'ordinanza del 23/10/2023 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Elio Lanza, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 23 ottobre 2023 con la quale il Tribunale di Genova ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordinanza con cui, in data 5 ottobre 2023, è stata dichiarata l'inammissibilità del reclamo proposto dalla persona offesa avverso l'ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice per le indagini preliminari in data 25 gennaio 2023.

2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, eccepisce l'inosservanza ed erronea applicazione di legge. Il Tribunale avrebbe erroneamente condiviso quanto affermato nei precedenti provvedimenti in ordine alla tardività della querela presentata dalla persona senza tenere conto delle argomentazioni difensive attestanti la tempestività della querela in atti e facendo erroneamente fatto riferimento ad una sola richiesta di astensione avanzata dal ricorrente, senza nulla argomentare in ordine all'ulteriore istanza di astensione del 17 novembre 2022. Il Tribunale, disattendendo le istanze del ricorrente, avrebbe deciso prima della decisione della Corte di appello sulla richiesta di astensione depositata il 25 settembre 2023 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva. La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine alla doglianza difensiva con la quale era stato segnalato che il giudice per le indagini preliminari avrebbe omesso di valutare alcuni atti del fascicolo stante la loro illeggibilità.

4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si afferma che il ricorrente non avrebbe fornito prova dell'assenza di contraddittorio tra le parti. Il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare la regolarità del contraddittorio avendo le parti "ricevuto avviso di fissazione dell'udienza ed hanno presentato memorie nei termini" senza tenere conto della mancanza di un effettivo contraddittorio cartolare stante la sostanziale illeggibilità della documentazione prodotta dallo stesso ricorrente e la conseguente impossibilità da parte dei giudici di merito e del ricorrente di valutare tali documenti.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., perché proposto da difensore privo di procura speciale. Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, infatti, la persona offesa, nella qualità di terzo interessato portatore di interessi meramente civilistici, può stare in giudizio solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 19978 del 23/05/2006, Veroi, Rv. 234658 - 01; Sez. 5, n. 5238 del 22/11/2013, Pinna, Rv. 258719 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 51672 del 23/11/2023, Barra, non massimata).

6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 19 gennaio 2024 Il