Italian Court dismisses appeal against acquittal due to lack of manifest illogicality in appellate court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale appealed an appellate court decision that acquitted a defendant of aggravated robbery, arguing the lower court ignored evidence and misinterpreted facts. The court found the appeal inadmissible because the appellate judgment explicitly confirmed that both witnesses were heard via video link, refuting the claim that a key witness was absent. Consequently, the court rejected the appeal as it merely offered an alternative factual analysis rather than demonstrating a manifest illogicality or contradiction in the original reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against acquittals are inadmissible if they merely propose a different evaluation of evidence without proving a manifest illogicality or contradiction in the appellate court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DI APPELLO DI ROMA Nel procedimento a carico di ELSISY REYAD OSMAN ABDELHAKIM nato il 12/07/1996 in EGITTO avverso la sentenza in data 21/09/2023 della CORTE DI APPELLO DI ROMA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma impugna la sentenza in data 21/09/2023 della Corte di appello di Roma, che ha riformato la sentenza in data 07/04/2021 del Tribunale di Roma, assolvendo l'imputato dal reato di rapina aggravata, per il quale aveva -invece- riportato condanna in primo grado. Deduce:
1. Vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, per omessa valutazione di elementi indiziari a carico dell'imputato e per travisamento di alcuni di essi. 1.1. La migliore intellegibilità dei motivi necessita di una breve premessa sul fatto. La vicenda riguarda la rapina perpetrata in danno di due turisti rumeni che, nel mentre percorrevano la via Giolitti in Roma, venivano accerchiati da cinque 4 uomini presumibilmente nord-africani, che li spintonavano e si avvicinavano minacciosamente e pronunciando frasi minacciose, fino a quando «uno di loro - scrive il Tribunale- gli strappava [a Simioana Valenti n.d.e.] la catenina d'oro che aveva al collo e si dava alla fuga.
Riuscito [Simioana] a divincolarsi dagli altri uomini, insieme al Mihaii [Mihail Alexandru Iliuta n.d.e.] si metteva al suo inseguimento, senza mai perderlo di vista e riuscendo a raggiungerlo in Piazza Manfredo Fanti, angolo via Carlo Cattaneo. Quindi lo bloccavano e, mentre l'uomo cercava di divincolarsi, interveniva una pattuglia della Polizia che, transitando su quella strada, avevano assistito alla scena. Con l'aiuto dei poliziotti era riuscito a trovare la catenina che, spezzata in due parti, era stata gettata dall'uomo tra le auto in sosta durante la fuga.
Il Simioana indicava con certezza l'uomo come colui che gli aveva materialmente strappato la collanina dal collo». Va aggiunto che in primo grado, in dibattimento, davanti al Tribunale, le dichiarazioni dei due turisti rumeni venivano acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., attesa la loro sopravvenuta irreperibilità. La Corte di appello, invece, disponeva la loro audizione in videocollegamento, emettendo un Ordine Europeo d'Indagine. 1.2. La prima censura del Procuratore generale riguarda proprio tale audizione, in riferimento alla quale denuncia la contraddittorietà della motivazione, là dove la Corte di appello evidenzia che in sede di appello sono stati ascoltati entrambi i turisti, mentre in realtà era stato ascoltato soltanto Simioana Valentin e non anche l'amico Mihai Alexandru Iliuta, così che la decisione veniva presa senza ascoltare un testimone decisivo. 1.3.
Il procuratore generale denuncia la contraddittorietà della motivazione anche con riguardo al contenuto della deposizione di Simioana, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che la deposizione resa in videocollegamento fosse diversa da quella raccolta a verbale nell'immediatezza dei fatti. A tale proposito va osservato che la Corte di appello ha osservato che in sede di s.i.t. Simioana aveva riferito che lui e il suo amico non avevano mai perso di vista l'aggressore; in dibattimento, invece, aveva affermato che era stato il suo amico a non perdere mai di vista il rapinatore, e non anche lui.
Il ricorrente evidenzia come tale discrasia sia dovuta alle diverse modalità di assunzione delle dichiarazioni (in lingua inglese in sede di s.i.t.; con interprete rumeno in videocollegamento) e non è sufficiente a far decadere la credibilità del testimone. Rimarca che i dubbi esposti dalla Corte di appello dimostravano ulteriormente la centralità della deposizione di Mihai. 1.4. Infine, il procuratore generale rimarca si duole della mancata considerazione del duplice riconoscimento effettuato da Simioana e Mihai nel corso delle indagini e da Simioana anche nel corso del dibattimento. 2 A,)-- -
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. Sotto il profilo della manifesta infondatezza, va preliminarmente rilevato che dalla lettura della sentenza impugnata risultano escussi in dibattimento, mediante videocollegamento, sia Simioana Valenti, sia Mihai Alexandru e non solo Sirnioana, per come sostenuto dal ricorrente. Tanto viene attestato dalla Corte di appello, là dove in sentenza scrive: «all'odierna udienza del 21 settembre 2023, tramite richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, in particolare, all'esito di emissione di un Ordine Europeo di Indagine, ritenuto assolutamente necessario rinnovare in tal senso l'istruttoria dibattimentale, in aderenza all'eccezione di rito al riguardo sollevata in sede di appello, sono stati escussi, mediante videocollegamento da remoto, la p.o.
Simioana Valentin e l'amico Mihai Alexandru». Tale preliminare notazione destituisce di fondamento l'eccezione secondo cui la Corte di appello avrebbe deciso senza la previa audizione di un testimone chiave. Va aggiunto che il pubblico ministero non ha addotto elementi utili a superare quanto attestato dalla Corte di appello quanto all'audizione di entrambi i testi, così che quanto affermato dai giudici non può ritenersi superato dalla generica doglianza esposta dall'Ufficio ricorrente. 1.2. Una volta acclarata la manifesta infondatezza della prima censura, non può che pervenirsi alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, interamente vòlto a offrire una valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella della Corte di appello.
A tale riguardo va osservato che la Corte di appello ha ascoltato entrambi i testimoni e ha valutato le loro dichiarazioni, dalle quali ha tratto la conclusione della possibile verificazione di un errore di persona in danno dell'odierno imputato, atteso che né Simioana, né Mihai avevano veramente mai perso di vista l'aggressore; tanto che Simioana neanche si era accorto della sottrazione della collanina, segnalatagli da un terzo. 1.2. A fronte di una motivazione che non può definirsi mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, le censure del Procuratore generale si risolvono in un'analisi delle risultanze probatorie alternativa a quella operata dai giudici della Corte di appello.
Analisi del pubblico ministero che, per di più, si mostra fondata su una valutazione parziale delle emergenze processuali, in quanto fondata sull'errato convincimento che la Corte di appello avesse ascoltato un solo teste e non entrambi. A fronte di ciò, va ribadito che sono inammissibili tutte le doglianze che - come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01;
Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
2. Segue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissi