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Sentenza — n. 15933/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15933/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15933/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da CRESCENZI RENZO nato a Pordenone il 17 settembre 1970 Avverso l'ordinanza resa il 22 dicembre 2023 dal tribunale di Pordenone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ./ (V) - -"«> e-, i Paola Mastroberardino che ha chiesto JI rigettar& ricorso. Lette le conclusioni dell'avv. Giovanni Arona che insiste nei motivi di ricorso

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 15933/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie II sequestro ha per oggetto il cellulare ad uso personale dell'indagato, senza dimostrare la pertinenzialità rispetto al reato e la finalità probatoria del sequestro stesso. 2.4 Manifesta illogicità della motivazione in punto di proporzionalità tra provvedimento adottato ed esigenze di indagini ,poiché la necessità di evitare limitazioni alla proprietà privata che non siano strettamente conseguenti alla finalità perseguita dalla misura cautelare deve valere a prescindere dai fini cui il sequestro è diretto.

Parole chiave

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indagine per truffa concussione indagine su reati finanziari contraffazione di merci usurpazione d'identità difesa contro le pratiche commerciali illecite
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da CRESCENZI RENZO nato a Pordenone il 17 settembre 1970 Avverso l'ordinanza resa il 22 dicembre 2023 dal tribunale di Pordenone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ./ (V) - -"«> e-, i Paola Mastroberardino che ha chiesto JI rigettar& ricorso. Lette le conclusioni dell'avv. Giovanni Arona che insiste nei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con L'ordinanza impugnata il Tribunale di Pordenone sezione per il riesame ha respinto la richiesta di riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro di un telefono cellulare emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Pordenone nei confronti di Crescenzi Renzo, nella qualità di amministratore della società Montalti srl. e indagato per il reato di truffa, per avere pubblicizzato la vendita di una copertura in acciaio per camper in realtà non nella sua disponibilità, ottenendo il pagamento di 600 C senza consegnare alcunché. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso Renzo Crescenzi deducendo: 2.1 Violazione degli articoli 343 e 346 cod.proc.pen. in relazione agli articoli 120 e 127 cod.pen. e difetto di legittimazione a proporre querela in capo all'asserita danneggiata Fantuzzi Rosetta in sostituzione del soggetto contraente e conseguente mancanza di una tempestiva querela che rende nulli gli atti svolti dall'autorità inquirente .

Osserva il ricorrente che in tema di truffa la persona offesa dal reato titolare del diritto di querela è il detentore del bene giuridico leso o messo in pericolo è colui che subisce le conseguenze patrimoniali l'azione delittuosa. Nessuna denunzia querela è stata sporta da Zuccato Giancarlo che risulta essere il soggetto eventualmente danneggiato in quanto intestatario del conto corrente e della fattura emessa dalla società. 2.2 Violazione degli articoli 343 346 cod.proc.pen. per mancanza di querela e conseguente inammissibilità del decreto di perquisizione e sequestro 2.3 Vizio di motivazione sotto il profilo della pertinenzialità in quanto il sequestro può essere disposto soltanto in presenza del rapporto di pertinenza di un bene con il reato e del concreto pericolo che la sua disponibilità possa aggravarne le conseguenze.

Nel caso di specie II sequestro ha per oggetto il cellulare ad uso personale dell'indagato, senza dimostrare la pertinenzialità rispetto al reato e la finalità probatoria del sequestro stesso. 2.4 Manifesta illogicità della motivazione in punto di proporzionalità tra provvedimento adottato ed esigenze di indagini ,poiché la necessità di evitare limitazioni alla proprietà privata che non siano strettamente conseguenti alla finalità perseguita dalla misura cautelare deve valere a prescindere dai fini cui il sequestro è diretto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con nota del 31 gennaio 2024 è stato trasmesso il verbale del 27 gennaio 2024 che attesta il dissequestro e la restituzione in favore di Renzo Crescenzi del telefono cellulare già oggetto del provvedimento di sequestro. Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo il ricorrente esposto l'eventuale residuo interesse a coltivare l'impugnazione nonostante la restituzione del cellulare in sequestro.

2. Non va disposta alcuna condanna del ricorrente poiché in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro). (Sez. 4 - , Sentenza n. 45618 del 11/11/2021 Cc. (dep. 13/12/2021 ) Rv. 282549 - 01)

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Roma 20 febbraio 2024