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Sentenza — n. 15929/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15929/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15929/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da RICCHIUTI MASSIMO nato a Francavilla Fontana il 14 settembre 1970 avverso la sentenza resa il 6 novembre 2023 dal GIP del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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articolo 240 cod.pen, articolo 240 bis cod.pen; Sentenza — n. 15929/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il giudice non ha qualificato come profitto del reato il denaro posto sotto sequestro, mentre la giurisprudenza è costante nell'affermare che il giudice può disporre la confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 codice penale, non essendo possibile disporre l'ablazione ai sensi dell'articolo 240 bis cod.pen.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti confisca di valori patrimoniali spese di detenzione commisurazione della pena per traffico di stupefacenti misura sostitutiva della detenzione ricettazione

Disposizioni normative citate

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articolo 240 cod.pen
2.Avverso detta sentenza propone ricorso Massimo Ricchiuti deducendo: violazione dell'articolo 240 cod.pen.
articolo 240 bis cod.pen
240 codice penale, non essendo possibile disporre l'ablazione ai sensi dell'articolo 240 bis cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da RICCHIUTI MASSIMO nato a Francavilla Fontana il 14 settembre 1970 avverso la sentenza resa il 6 novembre 2023 dal GIP del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata il GIP del Tribunale di Taranto ha applicato su richiesta delle parti a Ricchiuti Massimo la pena concordata di anni due, mesi due di reclusione e 867 C di multa in ordine ai reati contestati ai capi B e C, riqualificati ai sensi dell'articolo 73 comma quinto dpr. 309/90. Con la medesima sentenza ha disposto la restituzione del telefono cellulare e la confisca del denaro in sequestro e la confisca e distruzione della sostanza stupefacente e dei restanti beni in sequestro. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso Massimo Ricchiuti deducendo: violazione dell'articolo 240 cod.pen. e difetto di motivazione poiché il giudice ha disposto la confisca delle somme di denaro poste sotto sequestro al momento dell'arresto nella flagranza del reato, pari a 15 C , ritrovate nella stanza in cui l'imputato dormiva, senza neppure verificare il nesso che collegherebbe dette somme al reato accertato.

Il giudice non ha qualificato come profitto del reato il denaro posto sotto sequestro, mentre la giurisprudenza è costante nell'affermare che il giudice può disporre la confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 codice penale, non essendo possibile disporre l'ablazione ai sensi dell'articolo 240 bis cod.pen.

2. Il ricorso è manifestamente infondato poiché la sentenza espone sintetica ma esaustiva motivazione in ordine alla confisca, osservando che sussistono i presupposti per la misura ablatoria in quanto l'imputato non ha offerto una versione credibile in ordine alla provenienza del denaro rinvenuto nella sua disponibilità, né risulta titolare di redditi; ne ha logicamente dedotto che il denaro può, secondo criteri di logica, ritenersi costituire profitto realizzato attraverso il reato di detenzione illecita ascrittogli. Il ricorso è anche generico poiché non si confronta con la motivazione sintetica ma esaustiva resa dal GIP. 2.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore La Presidente niela Borsellino Giovanna Verga /2 DEPOSITATO IN CANDELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL IL FUNZ