Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 15923/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment due to failure to notify defendant at declared domicile before verifying unavailability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15923/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appeal judgment without remittal because the lower court failed to verify the defendant's unavailability before notifying the summons to his declared address. The defense argued that notification to the lawyer in his own name deprived the defendant of procedural choices, as the lawyer was not acting as the defendant's substitute. The court ruled that this procedural defect violated the principle of contradiction, necessitating the annulment to restore the proper course of the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 157 comma 8, 420 bis, 179 cod. proc. pen.; The appeal judgment is void if the defendant is not notified at the declared domicile before the court verifies its unavailability, depriving the defendant of the right to choose procedural options.

Parole chiave

Generato dall'IA
nullity of citation unavailable defendant procedural contradiction substitute notification annulment without remittal indigenza processuale non provata procedimento in contumacia difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 comma 8 cod. proc. pen.
Art. 420 bis cod. proc. pen.
Art. 179 cod. proc. pen.
Art. 599 bis cod. proc. pen.
L'avviso di fissazione della udienza camerale per il giudizio di appello fu quindi notificato "solo" al difensore di fiducia in proprio, già nominato e non anche (validamente) all'imputato, che è rimasto deprivato anche della facoltà di eleggere scelte processuali deflattive (art. 599 bis cod. proc. pen.).
art. 599 bis cod. proc. pen
L'avviso di fissazione della udienza camerale per il giudizio di appello fu quindi notificato "solo" al difensore di fiducia in proprio, già nominato e non anche (validamente) all'imputato, che è rimasto deprivato anche della facoltà di eleggere scelte processuali deflattive (art. 599 bis cod. proc. pen.).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Dalla documentazione versata in atti (accessibile alla Corte in ragione del vizio processuale dedotto, secondo quanto indicato da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
Sez. 6, n. 36020 del 24/05/2011
Il difensore ebbe infatti a ricevere la notifica della citazione in proprio e non anche quale domiciliatario dell'imputato, deducendo la intervenuta nullità, con il primo atto utile successivo, in sede di conclusioni rassegnate per il giudizio di appello (Sez. 6, n. 36020 del 24/05/2011, Rv.
Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023
Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di ALTAMURA Antonio, nato a Terlizzi il 23/03/1995; avverso la sentenza del 20/02/2023 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Mastroberardino, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c., in data 2 febbraio 2024, dal difensore del ricorrente, avv. Nicola Leuce, che, nel replicare alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza deliberata all'esito dell'udienza camerale non partecipata del 20 febbraio 2023, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza di primo grado, preliminarmente rigettando la dedotta eccezione processuale con la quale, in sede di conclusioni scritte, la difesa dell'imputato aveva tempestivamente fatto rilevare la nullità della citazione dell'imputato per il giudizio di appello (avviso di fissazione della udienza), notificata presso il difensore (in proprio) il 6 ottobre 2022, prima ancora che fosse verificata l'inidoneità del domicilio dichiarato (31 ottobre 2022) per essere l'imputato irreperibile. Antonio Altamura, a ministero del difensore officiato, ricorre avverso la detta sentenza, deducendo i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza degli artt. 157 comma 8, 420 bis, 179, cod. proc. pen., avendo la Corte proceduto in assenza dell'imputato, senza verificare la conoscenza compiuta del processo fissato in appello, avendo il Presidente disposto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello anche presso il difensore (ove il domicilio dichiarato fosse inidoneo) in data 6 ottobre 2022, allorquando non era stata ancora verificata la inidoneità del domicilio dichiarato, accertata solo il successivo 31 ottobre. In ogni caso la Corte avrebbe dovuto ripetere la notificazione presso il difensore, non già in proprio (come già avvenuto), ma quale domiciliatario dell'imputato irreperibile presso il domicilio dichiarato. Consegue la nullità del giudizio e della sentenza impugnata.

2. Violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi esiziali della motivazione, per difetto, nella fattispecie concreta, di prova della contestata ricettazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito indicati, gli altri restano assorbiti dalla decisione di annullamento per vizio processuale. 1.1. Dalla documentazione versata in atti (accessibile alla Corte in ragione del vizio processuale dedotto, secondo quanto indicato da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che allorquando fu disposta ed effettuata (6 ottobre 2022) la notifica al difensore (in proprio) del decreto di fissazione dell'udienza di appello, la Corte non aveva alcuna contezza della inidoneità del domicilio dichiarato, che verificò solo in data 31 ottobre 2022 (prendendo atto della irreperibilità dell'imputato presso il domicilio che questi aveva in precedenza dichiarato).

L'avviso di fissazione della udienza camerale per il giudizio di appello fu quindi notificato "solo" al difensore di fiducia in proprio, già nominato e non anche (validamente) all'imputato, che è rimasto deprivato anche della facoltà di eleggere scelte processuali deflattive (art. 599 bis cod. proc. pen.). Il difensore ebbe infatti a ricevere la notifica della citazione in proprio e non anche quale domiciliatario dell'imputato, deducendo la intervenuta nullità, con il primo atto utile successivo, in sede di conclusioni rassegnate per il giudizio di appello (Sez. 6, n. 36020 del 24/05/2011, Rv. 250777 - 01; in fattispecie consimile v.

Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Rv. 284810 - 01). Né emerge aliunde prova che l'imputato, attraverso il contatto con il difensore di fiducia, avesse conoscenza della data fissata per il giudizio di appello. 1.2. La pronta e tempestiva eccezione proposta sul punto dalla difesa dell'imputato (conclusioni scritte depositate in tempo utile per l'udienza fisata) rende superflua la qualificazione della patologia, che, ove pure dovesse ritenersi relativa o a regime intermedio, è comunque stata tempestivamente rilevata e, inutilmente, posta all'attenzione della Corte.

2. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito dalla decisione processuale.

3. Consegue all'accoglimento del primo motivo di ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata, emessa in violazione delle regole poste dalla legge processuale sul contraddittorio. 3.1. Attesa la rilevanza del vizio processuale, l'annullamento dev'essere disposto senza rinvio, con conseguente restituzione degli atti alla medesima Corte, per l'ulteriore corso del giudizio di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2