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Sentenza — n. 15916/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment on money laundering due to failure to identify the presupposed crime's legal type.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15916/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Brescia Court of Appeal's judgment regarding money laundering convictions for Pinzoni and Singh. The appellate court had partially reformated the first-instance verdict by excluding recidivism for Pinzoni and re-evaluating the sentence, but failed to address the critical issue of the missing presupposed crime. The court ruled that while the specific facts of the underlying crime need not be fully reconstructed, its legal type must be identified to satisfy the requirements of the money laundering offense.

Regesto Legislator

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Art. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.; The court of appeal must identify the legal type of the presupposed crime, even if not all historical facts are reconstructed, to ensure the constitution of the money laundering offense.

Parole chiave

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money laundering presupposed crime legal type identification criminal liability appellate review nullity of judgment criminal procedure pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. c, c.p.p.
Con il secondo motivo si lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (ex art. 606 lett.
Art. 606 lett. e, c.p.p.
Con il secondo motivo si lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (ex art. 606 lett.
Art. 522 c.p.p.
Artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati
Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia
Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, Cremonese
Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PINZONI ROBERTO nato a BRESCIA il 11/05/1958 SINGH DEVENDER nato il 18/08/1971 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; letta la memoria del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha chiesto che i ricorsi siano respinti; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23 comma 8 D.L. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Brescia del 3 ottobre 2022 che aveva condannato Roberto Pinzoni e Devender Singh per i reati di ricettazione e di associazione per delinquere. La sentenza d'appello escludeva la recidiva contestata a Roberto Pinzoni e procedeva alla rideterminazione della pena, alla revoca della pena accessoria irrogata l'imputato ed alla conferma nel resto della pronuncia di primo grado.

2. I due imputati hanno presentato distinti ricorsi per cassazione.

3. Roberto Pinzoni formula due motivi, entrambi basati sulla violazione di legge nonché sulla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Per un primo profilo, si contesta la decisione nella parte in cui, per affermare la responsabilità dell'imputato, basa su mere presunzioni del tutto astratte l'origine illecita (e quindi la provenienza delittuosa) del denaro sequestrato. Per un secondo profilo, si contesta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla misura della pena comminata poiché, avendo preso il giudice come parametro sanzionatorio l'entità della somma rinvenuta, la sanzione doveva essere pari ad un terzo di quella irrogata al coimputato che deteneva una somma più che tripla rispetto all'imputato italiano.

4. Devender Singh formula tre motivi di ricorso. Con il primo motivo si lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (articolo 606 lett. c, c.p.p.) per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ex art.522 c.p.p.. Secondo l'argomento difensivo, il primo giudice ha escluso espressamente che la provenienza illecita del denaro sequestrato all'imputato derivasse dalla mera appartenenza all'associazione per delinquere ovvero dalla commissione dei reati fine della stessa. Escludendo la sussistenza di un reato presupposto, in sostanza il primo giudice condannava l'imputato per un reato differente rispetto a quello prospettato nel capo d'accusa, integrando gli estremi della nullità indicata in rubrica.

Con il secondo motivo si lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (ex art. 606 lett. e c.p.p.) in relazione all'elemento tanto oggettivo che soggettivo del delitto di ricettazione. Il solo fatto di non provare la lecita provenienza del denaro, si sostiene nel ricorso, non è elemento idoneo a confermare la penale responsabilità dell'imputato anche in assenza dell'individuazione di un reato presupposto. Con il terzo motivo si lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (ex art 606 lett. e c.p.p.) in tema di trattamento sanzionatorio.

Si contesta in particolare la insufficiente motivazione della corte d'appello che ha rigettato la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del minimo della pena facendo riferimento in termini non sufficientemente specifici,,alla gravità oggettiva della condotta.

5. Con memoria inviata per mail il Sostituto Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi siano respinti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'impugnata sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia in accoglimento del primo motivo del ricorso di Roberto Pinzoni e del secondo motivo del ricorso formulato da Devender Singh.

2. Nei menzionati motivi di ricorso, pur con diversi accenti, si affronta il tema della indimostrata provenienza illecita del denaro sequestrato ai due imputati e dell'incombenza sulla parte pubblica della dimostrazione di tale aspetto, fondamentale per l'accertamento del reato di ricettazione contestato a Pinzoni ed a Singh. Questa Corte non ignora che sul tema vi sono diversi orientamenti all'interno della giurisprudenza di legittimità. Ad un indirizzo fondato su un approccio per così dire 'realistico', soddisfatto, ai fini della configurazione del reato di riciclaggio, dalla semplice presenza di più indici incompatibili con una origine lecita del denaro (ex multis, Sez.2, n.43532 del 19/11/2021, Berati;

Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023 Scordamaglia Rv. 284522 - 01) se ne contrappone un altro di segno opposto, per così dire 'rigorista', che tende ad imporre al giudice di merito uno sforzo ermeneutico più approfondito al fine di imporre quanto meno la identificazione ed indicazione delle 'tracce', anche in termini di qualificazione giuridica, del reato presupposto che non può rimanere totalmente indefinito. Si è così affermato che ai fini della configurabilità dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021 Cremonese Rv. 282629 - 01).

Si è aggiunto che ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, tuttavia occorre che esso sia individuato nella sua tipologia (Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019 Maddaloni Rv. 277020 - 01). Proprio quest'ultimo profilo (mancata individuazione della tipologia di reato presupposto) risulta rilevante nel contesto odierno alla luce della circostanza, evidenziata nel ricorso di Singh ma destinato ad essere rilevante anche nei confronti del coimputato Pinzoni, che nella sentenza di primo grado (a pg.16) si trova ampiamente argomentata l'affermazione secondo la quale i reati presupposti non possono essere né l'associazione per delinquere che vedeva coinvolti con ruoli differenti i due imputati, né quelli di varia natura indicati nel capo di imputazione con formula quanto mai promiscua.

E nemmeno la decisione della Corte d'appello affronta tale aspetto, in relazione all'uno o all'altro dei due ricorsi.

3. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia che dovrà uniformarsi ai principi sopra indicati. Gli ulteriori motivi sono assorbiti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia. Così d ciso in R a, 20 dicembre 2023 Il Co sigliere r latore La Presidente Frarjcesco Flo it Giovanna Verga DEPOSITATO IN CANC