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Ordinanza — n. 15464/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15464/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15464/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CUPPONE ALESSANDRO nato a Grottaglie il 15/09/1974 2) DE MITRI PATRIZIA nata a Taranto il 09/05/1976 avverso il decreto del 07/12/2023 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15464/2024 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.

Parole chiave

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preclusione per tardività inosservanza del termine perentorio protezione del possesso opposizione tardiva tempestività dell'inoltro termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1) CUPPONE ALESSANDRO nato a Grottaglie il 15/09/1974 2) DE MITRI PATRIZIA nata a Taranto il 09/05/1976 avverso il decreto del 07/12/2023 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con decreto emessa in data 7 dicembre 2023, la Corte di Appello di Lecce ha rigettato l'appello proposto da Alessandro Cuppone e Patrizia De Mitri avverso il decreto con cui il Tribunale di Lecce ha disposto la confisca di prevenzione di beni mobili ed immobili ritenuti nella disponibilità diretta o indiretta del proposto Alessandro Cuppone.

2. Alessandro Cuppone e Patrizia De Mitri, a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso detto provvedimento. I ricorrenti lamentano, con il primo ed il secondo motivo di impugnazione, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai presupposti della confisca, con particolare riguardo alla pericolosità sociale del proposto.

3. I ricorsi sono inammissibili perché tardivi. Il decreto impugnato è stato emesso il 7 dicembre 2023 con conseguente deposito della motivazione in data 19 febbraio 2024. L'analisi degli atti comprova che il ricorso è tardivo in quanto depositato in data (06.03.2024) successiva alla scadenza del termine di 10 giorni per proporre impugnazione (05.03.2024), termine decorrente dall'ultima notifica del deposito del provvedimento di rigetto effettuata nei confronti del Cuppone in data 23.02.2024. Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui i termini di impugnazione relativi ai ricorsi in materia di applicazione di misure di prevenzione, in mancanza di qualsiasi rinvio alle norme generali, sono fissati in dieci giorni, decorrenti, sia per il proposto, sia per il difensore, dall'ultima delle comunicazioni effettuate (vedi Sez. 2, n. 40773 del 06/10;2005, Paviglianiti, Rv. 232598 - 01; Sez. 1, n. 38397 del 18/09/2009, Hamiti, Rv. 244836 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 11841 del 24/01/2024, Corvino, non massimata).

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende ciascuno. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consi re)esten