Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for improper grounds regarding recidivism and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law. The appellant challenged the appellate court's application of a negotiated sentence, arguing for the exclusion of recidivism and recognition of generic mitigating circumstances. The court ruled that appeals against plea bargain sentences must strictly address the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or deviations from the agreed terms, none of which were raised here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for defects in the will to agree, prosecutor consent, or deviation from the agreement, excluding challenges to the application of recidivism or mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECCHIA FRANCESCO nato ad Andria il 01/01/1968 avverso la sentenza del 12/01/2023 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Francesco Recchia, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 12 gennaio 2023 con la quale la Corte di Appello di Bari ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 1, mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa in relazione ai reati di cui al capo di imputazione.
2. Il ricorrente eccepisce, con l'unico motivo di impugnazione, la nullità della sentenza conseguente alla mancata esclusione della contestata recidiva ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Questa Corte di Cassazione ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo se vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, motivi non dedotti nel caso di specie.Nel cd. patteggiamento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez.
U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01). La Corte territoriale, nell'applicare la pena concordata, si è adeguata all'accordo intervenuto tra le parti, ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati e la congruità del trattamento sanzionatorio proposto dalle stesse parti.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliéí-è•pstensore ,1