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Sentenza — n. 15456/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of interest when defendant is not the vehicle's owner.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15456/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Yuri Ansaldi's appeal against a confiscation order inadmissible due to a lack of concrete interest in the litigation. Ansaldi argued that the seized Alfa Romeo belonged exclusively to his wife, Sara Facchini, and that the lower court erred by presuming his availability of the vehicle. The court ruled that since Ansaldi was not the legal owner, he lacked standing to challenge the seizure, and only the third party (his wife) could claim the property rights.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 322 c.p.p.: An accused who is not the owner of the seized property lacks standing to file an appeal unless they demonstrate a concrete and actual interest in the restitution of the item as the specific procedural outcome.

Parole chiave

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confiscation order lack of interest standing to appeal third party rights procedural admissibility accusa accertamento insufficiente dei fatti indagine per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Modena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava la pena di un anno e due mesi di reclusione e 600 euro di multa a Yuri Ansalcii per concorso nei reati previsti dagli artt.
Art. 474 cod. pen.
e disponeva la confisca per equivalente ex art. 474 -bis cod.
Art. 474-bis cod. pen.
e disponeva la confisca per equivalente ex art. 474 -bis cod.
Art. 322 cod. proc. pen.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, da tempo consolidata, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Modena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava la pena di un anno e due mesi di reclusione e 600 euro di multa a Yuri Ansalcii per concorso nei reati previsti dagli artt.
art. 474 -bis cod. pen
e disponeva la confisca per equivalente ex art. 474 -bis cod. pen., sino alla concorrenza del valore di 226.750 euro, dei beni nella disponibilità dell'imputato, inclusa l'autovettura Alfa Romeo della quale aveva la disponibilità, essendone comproprietario unitamente alla propria convivente Sara Facchini.
art. 322 cod. proc. pen
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, da tempo consolidata, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca
Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi
Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv.
Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli
280005; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv.
Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas
277753; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv.
Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo
276545; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv.
Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari
Analogamente, una volta passata in giudicato la sentenza, solo il terzo rimasto estraneo al processo, proposto incidente di esecuzione, ha titolo per rivendicare la legittima appartenenza del bene sottoposto a confisca (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv.
Sez. 3, n. 50304 del 10/11/2023, Guidi
Sez. 1, n. 31901 del 22/03/2023, Abbate
285695; Sez. 1, n. 31901 del 22/03/2023, Abbate, Rv.
Sez. 6, n. 29124 del 02/07/2012, Carlon
Sez. 6, n. 29124 del 02/07/2012, Carlon, Rv.
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANSALDI YURI nato a MIRANDOLA il 03/05/1991 avverso la sentenza del 15/11/2023 del G.I.P. TRIBUNALE DI MODENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 15 novembre 2023 il G.i.p. del Tribunale di Modena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava la pena di un anno e due mesi di reclusione e 600 euro di multa a Yuri Ansalcii per concorso nei reati previsti dagli artt. 474 e 648 cod. pen. e disponeva la confisca per equivalente ex art. 474 -bis cod. pen., sino alla concorrenza del valore di 226.750 euro, dei beni nella disponibilità dell'imputato, inclusa l'autovettura Alfa Romeo della quale aveva la disponibilità, essendone comproprietario unitamente alla propria convivente Sara Facchini.

2. Ha proposto ricorso Yuri Ansaldi, a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento della suddetta sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione limitatamente alla confisca della suddetta autovettura. Assume il ricorrente che la sentenza, pur dando atto della titolarità del veicolo anche in capo a Sara Facchini, terza estranea ai reati ascritti a Yuri Ansaldi, ne ha disposto l'ablazione sulla base di una mera presunzione di disponibilità in capo all'imputato, circostanza non suffragata da alcun atto, neppure indicato dal giudice, smentita invece dalla documentazione prodotta dalla difesa, dalla quale risulta che il contratto di acquisto e la polizza assicurativa erano stati intestati solo alla Facchini, coniuge del ricorrente e utilizzatrice dell'autovettura che ella aveva acquistato dopo avere venduto il precedente veicolo di sua esclusiva proprietà.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse all'impugnazione.

4. Il ricorrente, infatti, ha dedotto che l'autovettura in sequestro, della quale è stata disposta la confisca, è nella esclusiva proprietà e disponibilità della moglie Sara Facchini, unico soggetto, pertanto, che - nella prospettazione difensiva - avrebbe diritto alla restituzione del bene. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, da tempo consolidata, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098;

Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992). Analogamente, una volta passata in giudicato la sentenza, solo il terzo rimasto estraneo al processo, proposto incidente di esecuzione, ha titolo per rivendicare la legittima appartenenza del bene sottoposto a confisca (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938; Sez. 3, n. 50304 del 10/11/2023, • Guidi, Rv. 285695; Sez. 1, n. 31901 del 22/03/2023, Abbate, Rv. 285015;

Sez. 6, n. 29124 del 02/07/2012, Carlon, Rv. 253180).

5. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle