Sentenza — n. 15455/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA CRISTIAN nato a Pescara il 14 novembre 2001 BEVILACQUA FEDERICO nato a Pescara il 2 maggio 1996 avverso il decreto reso dalla Corte di appello di L'Aquila il 28 novembre 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELL[NO; lette le conclusioni del Procuratore generale nella persona di Paola Filippi che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per carenza di procura speciale. Lette le conclusioni dell'avv. Lorenzo Incardona che ha insistito nei motivi di ricorso e allegato produzione documentale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 100 cod.proc.pen; Sentenza — n. 15455/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla stregua di queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in ragione del grado di colpa manifestato nella proposizione della impugnazione.
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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA CRISTIAN nato a Pescara il 14 novembre 2001 BEVILACQUA FEDERICO nato a Pescara il 2 maggio 1996 avverso il decreto reso dalla Corte di appello di L'Aquila il 28 novembre 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELL[NO; lette le conclusioni del Procuratore generale nella persona di Paola Filippi che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per carenza di procura speciale. Lette le conclusioni dell'avv. Lorenzo Incardona che ha insistito nei motivi di ricorso e allegato produzione documentale.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di L'Aquila ha respinto l'appello proposto da Bevilacqua Cristian e Bevilacqua Federico avverso il decreto cpn cui il Tribunale di Pescara il 21 dicembre 2022 ha respinto l'istanza di revocazione della confisca già disposta dal medesimo tribunale il 12 maggio 2011 nei confronti dei nonni dei due ricorrenti, Bevilacqua Carmine e Spinelli Elisa, avente ad oggetto due immobili ubicati in Pescara e intestati ai predetti Bevilacqua Federico e Bevilacqua Cristian. Con il provvedimento impugnato la Corte ha spiegato che la revocazione proposta era stata correttamente respinta dal Tribunale poiché il provvedimento di applicazione inquadrava i proposti, nonni degli odierni ricorrenti, anche nell'ambito dei soggetti dediti alla commissione di numerosi reati contro il patrimonio, i quali traevano sostentamento e pertanto in relazione a detta motivazione non poteva essere oggetto di revocazione essendo coperto da giudicato, mentre la sentenza della Corte costituzionale n.24 del 2019 assume rilevanza esclusivamente nei confronti dei soggetti inquadrati come pericolosi esclusivamente ai sensi dell'art. 1 lett. A D.Igs 159/2011, in quanto dediti a traffici delittuosi. 2.Avverso detto decreto hanno proposto ricorso i due interessati, deducendo violazione di legge per la non applicazione della sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale nel provvedimento impugnato. 3.11 ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato in quanto non munito di procura speciale, come correttamente rilevato dal Procuratore generale nella sue conclusioni scritte.
Va osservato che la procura speciale allegata dal difensore di fiducia non è quella richiesta nel caso di specie, in quanto si riferisce all'incarico di accedere ai riti speciali ma non al mandato di proporre ricorso per Cassazione contro il decreto di rigetto della richiesta di revocazione della confisca incidente su interessi dei terzi. È noto infatti che a norma dell'articolo 100 cod.proc.pen. la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità non richiede l'adozione di formule sacramentali, purché emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle ragioni degli interessati in quella specifica procedura , mentre nel caso in esame la procura in atti non contiene alcun riferimento all'incarico conferito dai ricorrenti nella veste di terzi interessati.
2. Alla stregua di queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in ragione del grado di colpa manifestato nella proposizione della impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore La Presidente Maria D Borsellino (7ara Petru lis P'51.-P03.7Ai O ZI CMC