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Ordinanza — n. 15443/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea bargain verdicts are inadmissible for alleging lack of dismissal grounds or missing hearing notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15443/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeals filed by three defendants against a plea bargain sentence inadmissible. The appellants argued for the omission of dismissal grounds under Article 129 and a missing hearing notice under Article 545 bis of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that plea bargain verdicts can only be challenged for specific statutory violations, excluding general arguments about dismissal grounds or procedural notices not required in this context.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 545 bis, comma 1, cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, cassation appeals are inadmissible for alleging violations regarding dismissal grounds or the absence of hearing notice, as these grounds fall outside the exhaustive list of admissible challenges.

Parole chiave

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plea bargain appeals inadmissible cassation dismissal grounds hearing notice requirement Article 448 procedure Article 545 bis plea bargain limitations motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
proc .pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 545 bis, comma 1, cod. proc. pen.
in relazione, rispettivamente, ai capi O) e Q) ( Paciello) e ai capi V), W), AA) BB) ( la Parisi) , nonché in ordine al mancato avviso di cui all'art. 545 bis cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
I primi due deducono l'omessa motivazione in merito alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 444 c.p
art. 129 cod. proc. pen
I primi due deducono l'omessa motivazione in merito alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 545 bis cod. proc. pen
in relazione, rispettivamente, ai capi O) e Q) ( Paciello) e ai capi V), W), AA) BB) ( la Parisi) , nonché in ordine al mancato avviso di cui all'art. 545 bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023
(Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Rv.
Sez. 6, Ordinanza n. 30767 del 28/04/2023
Sez. 6, Ordinanza n. 30767 del 28/04/2023, Rv.
Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023
284978; Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da De Lucia Orazio nato a Napoli l' 11/5/1974 Paciello Massimiliano nato a Napoli il 30/3/1980 Parisi Rosa nata a Savigliano il 12/3/1978 avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Torino in data 9/2/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRJETTO In data 15/12/2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava ex art. 444 c.p.p., nei confronti di De Lucia Orazio per i reati a lui ascritti, ritenuta la recidiva reiterata e ritenuto il vincolo della continuazione, la pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa; nei confronti di Paciello Massimiliano, esclusa la recidiva reiterata, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 644, co. 5, n. 3 cod. pen. ed alla recidiva semplice, la pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 5.400,00 di multa; nei confronti di Parisi Rosa, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 644, co. 5, n. 3 cod. pen., ritenuta la continuazione, la pena anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 6.600,00 di multa.Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione con un unico atto gli imputati Paciello e Parisi , con distinto atto, De Lucia Orazio.

I primi due deducono l'omessa motivazione in merito alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione, rispettivamente, ai capi O) e Q) ( Paciello) e ai capi V), W), AA) BB) ( la Parisi) , nonché in ordine al mancato avviso di cui all'art. 545 bis cod. proc. pen. , al Padella. De Lucia Orazio deduce vizio di motivazione per avere il giudice confuso la propria posizione con quella del fratello De Lucia Francesco, deceduto, nonché l'omessa motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle ipotesi di reato di cui ai capi A),B), I), nonché C), F)e G) .

Il difensore del De Lucia, avv. Francesco Liguori, in data 26/2/2024, ha fatto pervenire una comunicazione con la quale eccepisce il mancato avviso dell'udienza chiedendo un rinvio. I ricorsi sono inammissibili. In via preliminare osserva il collegio che i ricorsi in oggetto sono trattati ai sensi dell'art.610 co. 5 bis cod. proc. pen., senza formalità di procedura sicché non è previsto l'avviso dell'udienza alla parte. Quanto al merito, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in 1:ema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicatva della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc .pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate che attengono ad ipotesi specifiche di violazione delle disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso di specie i ricorrenti si limitano a denunciare il vizio della violazione di legge con riguardo alla verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ovvero l'omessa motivazione in punto di affermazione di responsabilità deducendo motivi non consentiti dalla nuova disciplina che regola l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, non investendo alcuno dei punti della decisione per i quali è ammesso il ricorso per cassazione, atteso che la disposizione in oggetto non risulta Manifestamente infondato è poi il motivo con il quale Paciello, deduce la violazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen., dovendosi ribadire il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui l'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. che prevede, per il caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, l'obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità della sua conversione in una sanzione sostitutiva, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma che, per ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario. (Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Rv. 285690;

Sez. 6, Ordinanza n. 30767 del 28/04/2023, Rv. 284978; Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, Rv. 284925).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del