Cassation Court dismisses appeal against plea bargain confiscation as generic and lacking specific legal argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being generic and manifestly unfounded. The defense argued that the trial judge failed to provide specific reasons for confiscating seized vehicles, claiming a violation of procedural requirements. The court rejected this because the lower court's brief reasoning regarding the vehicles constituting the 'corpus delicti' was sufficient and consistent with established case law on plea bargains.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 173 disp. att. c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal challenging a plea bargain judgment for lack of specific reasoning regarding confiscation is inadmissible if the lower court's decision is based on established legal principles and the appeal fails to provide concrete arguments distinguishing the current case from precedent.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PANETTA MAURIZIO nato a TORINO il 26/08/1968 avverso la sentenza del 12/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di IVREAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ivrea, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 12 ottobre 2023, applicava a Panetta Maurizio la pena concordata fra le parti in ordine al reato di riciclaggio allo stesso ascritto, disponendo contestualmente la confisca e distruzione di quanto in giudiziale sequestro.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, avv.to Foti, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., erronea applicazione dell'art. 240 cod.pen. posto che il giudice aveva disposto la confisca in assenza di motivazione e ciò in violazione della disposizione contenuta nell'art. 445 comma 1 cod.proc.pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è generico ed anche proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, deve essere rilevato che nel caso in esame il giudice del patteggiamento ha disposto la confisca di quanto ancora in giudiziale sequestro trattandosi di corpo del reato. Orbene, a fronte di tale seppur sintetica argomentazione, il ricorso si limita a contestare l'assenza di motivazione ma nulla precisa per quali ragioni doversi escludere la natura di corpo del reato degli oggetti confiscati e di cui si disponeva contestualmente la distruzione.
Così che il ricorso appare generico perché nulla di specifico argomenta rispetto alle considerazioni svolte dal giudice del patteggiamento chiamato a pronunciarsi in ordine ad una fattispecie di riciclaggio di autovetture rinvenute già smontate e non utilizzabili. 1.1 Del resto questa Corte di legittimità ha già esposto come in presenza di sentenza di patteggiamento l'obbligo di motivazione quanto alla confisca di beni che costituiscono il corpo del reato o furono utilizzati per la consumazione del delitto è comunque ridotto; si è così affermato che è legittima la confisca disposta in sede di patteggiamento, ex art. 240, comma primo, cod. pen., di un'autovettura utilizzata dall'autore di una rapina, trattandosi di veicolo modificato in quanto dotato di targhe non originali, atteso che tale caratteristica è sintomatica dell'uso del veicolo appositamente per la realizzazione di condotte illecite e dimostra lo stretto nesso strumentale con la commissione del reato. (Sez. 2, n. 29457 del 05/06/2019, Rv. 276671 - 01).
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 26 marzo 2024 IL CONSIGL RE EST. LA PRES-191ENTE Anna Per 'zz Ilis DEPOSITATO iN CANCELL,ARi A SECONDA SEZIONE PENALE 2 IL 12 APR,