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Ordinanza — n. 15167/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because criminal appeals must be filed by lawyers, not personally.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15167/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed personally by Hafsi Wael inadmissible. The appellant argued for personal submission, but the court held that criminal appeals must be signed by registered defense lawyers under recent legislative changes. Consequently, the court ruled that personal authentication of the signature does not satisfy the statutory requirement for legal representation in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 571, Art. 613 c.p.p.; Criminal appeals against penalty applications must be signed by registered defense lawyers and cannot be filed personally by the accused, rendering personal submission inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal procedure personal submission inadmissible defense lawyer requirement cassation filing rules legal representation mandate false dichiarazioni senza giuramento falsità in certificati permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato, in applicazione del disposto di cui all'art. 616 cod.
Art. 39 disp. att. c.p.p.
103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
art. 628 cod.pen
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 30/03/2023, confermava la sentenza emessa in data 16/02/2022 dal Gip del Tribunale di Marsale con la quale Hafis veniva condannato, alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto (art. 628 cod.pen.).
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato, in applicazione del disposto di cui all'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, oltre che al pagamento della somma, stimata equa, di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir
272010- 01,Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv.
Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda
274636, Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv.
Sez. 6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale
Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAFSI WAEL nato a MARSALA il 05/01/1990 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 30/03/2023, confermava la sentenza emessa in data 16/02/2022 dal Gip del Tribunale di Marsale con la quale Hafis veniva condannato, alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto (art. 628 cod.pen.).

2. Hafsi Wael ha proposto ricorso per cassazione personalmente.

3. Il ricorso, presentato personalmente dal Hafsi Wael è inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata." (Sez.

U., n.8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010- 01,Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636, Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039 - 01, Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01, Sez.

5. N. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765-01, Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-01 ).

3. Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato, in applicazione del disposto di cui all'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, oltre che al pagamento della somma, stimata equa, di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso