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Ordinanza — n. 15165/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of legal qualification arguments via settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15165/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the appellant waived the right to challenge the legal qualification of facts through the settlement agreement. The appellant argued for a different legal characterization of the facts, but the court held that such arguments are excluded when parties reach an agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An agreement on the points of appeal under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure implies a waiver of any further complaints regarding the legal qualification of facts in the subsequent jurisdictional trial, with the sole exception of illegal sentencing.

Parole chiave

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settlement agreement legal qualification waiver of appeal Article 599-bis inadmissible appeal procedural costs Cassation jurisdiction concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con sentenza in data 30/11/2023, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza, emessa all'esito di giudizio abbreviato in data 15/12/2022, del Tribunale di Salerno Ufficio GIP/GUP, su accordo delle parti, ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza in data 30/11/2023, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza, emessa all'esito di giudizio abbreviato in data 15/12/2022, del Tribunale di Salerno Ufficio GIP/GUP, su accordo delle parti, ex art. 599-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata con riferimento ai profili di colpa evidenziabili nel ricorso, in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ceruso Corrado Gino, nato a Salerno il 01/04/1999 rappresentato ed assistito dall'avv. Rosario Fiore, di fiducia avverso la sentenza in data 30/11/2023 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 30/11/2023, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza, emessa all'esito di giudizio abbreviato in data 15/12/2022, del Tribunale di Salerno Ufficio GIP/GUP, su accordo delle parti, ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava la pena nei confronti di Corrado Gino Ceruso in anni cinque, mesi nove di reclusione ed euro 1.800 di multa, con conferma nel resto della pronuncia di primo grado.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Corrado Gino Ceruso, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'omessa valutazione in ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti di causa.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, è da ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196, nella quale la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata con riferimento ai profili di colpa evidenziabili nel ricorso, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro