Cassation appeal dismissed as inadmissible for introducing a new trial degree after final judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed outside the permitted grounds under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Helena Murabito, attempted to challenge a final conviction by alleging a factual error, which the Court found to be an attempt to surreptitiously introduce a new trial degree. Consequently, the Court refused to schedule a hearing or convene the Prosecutor General, ruling that such preliminary inadmissibility declarations fall outside the Prosecutor's statutory duties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 76 ord. giud.: A cassation appeal alleging factual error against a final judgment is inadmissible if it effectively seeks to introduce a new trial degree, and the Prosecutor General does not intervene in such inadmissibility declarations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Murabito Helena, nata a Messina il 11/10/1988 rappresentata ed assistita dall'avv. Alessandro Pruiti Ciarello, di fiducia avverso la ordinanza in data 30/06/2023 della Suprema Corte di Cassazione, settima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex artt. 610, comma 5-bis e 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 30/06/2023, la Suprema Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Helena Murabito avverso la sentenza di condanna emessa in data 05/12/2022 dalla Corte di appello di Messina nei confronti della sunnominata.
2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Helena Murabito, è stato proposto ricorso per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen., per lamentare, quale motivo unico, errore di fatto.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto fuori dai casi consentiti.
4. Si è all'evidenza al cospetto di un pronunciamento che non rivela alcun errore materiale, con un ricorso che, al contrario, tende ad introdurre surrettiziamente la reiterazione di un ulteriore grado di giudizio, pur in presenza un accertamento giudiziale ormai divenuto irrevocabile (cfr., in fattispecie assimilabili, Sez. 3, n. 39179 del 08/05/2014, Annibali, Rv. 260548; Sez. 3, n. 51013 del 24/10/2013, Locatelli, Rv. 257927; Sez. 6, n. 5694 del 07/01/2008, Cois, Rv. 238573). Logico corollario di tale impostazione è che, qualora il relativo vaglio preliminare conduca al riconoscimento della sua inammissibilità, la Corte non solo non deve provvedere alla fissazione dell'udienza a norma dello stesso art. 127, ma non deve neppure procedere nelle forme di cui all'art. 611 cod. proc. pen., né deve acquisire la requisitoria del Procuratore Generale, in quanto l'art. 76 ord. giud., nel delineare le attribuzioni di quest'ultimo, prevede che esso interviene, conclude e redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge, tra cui non può essere compresa la declaratoria di inammissibilità ai sensi del menzionato art. 625 -bis, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 35240 del 01/10/2002, Stara, Rv. 222363).
5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata con riferimento ai profili di colpa evidenziabili nel ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in