Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding waived acquittal grounds under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ivan Citton inadmissible, rejecting his claim that the appellate court failed to issue an acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. Citton argued the lower court erred in sentencing for fraud, but the appellate court had already accepted a settlement agreement. The court ruled that since Citton waived specific grounds for acquittal during the appeal, the Supreme Court cannot review those issues, limiting its jurisdiction to the formation of the settlement's intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: In appeals based on settlement agreements, the Supreme Court cannot review waived acquittal grounds or issues not raised in the appeal, as the devolutive effect restricts cognition to non-waived matters.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Citton Ivan, nato a Marostica il 13/04/1984 rappresentato ed assistito dall'avv. Simone Giuseppe Bergamini, di fiducia avverso la sentenza in data 16/11/2023 della Corte di appello di Milano, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 16/11/2023, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 12/07/2022, in accoglimento del concordato tra le parti, ritenuta la continuazione rispetto ai fatti di cui alla sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino in data 23/07/2019, definitiva in data 20/07/2021, rideterminava la pena inflitta ad Ivan Citton in relazione a tre episodi di truffa in mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa, così fissando la pena finale complessiva per l'unico reato continuato ritenuto in anni tre, mesi dieci, giorni dieci di reclusione ed euro 1.250 di multa, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.
2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Ivan Citton, è stato proposto ricorso per cassazione, per lamentare, quale motivo unico, i vizi di violazione di legge e di mancanza di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755), in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.
5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci