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Sentenza — n. 15157/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention at home for money laundering, upholding trial court's findings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15157/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the defendant against the trial court's partial acceptance of a review request regarding his detention at home. The defense argued that the trial court failed to identify the underlying crime and lacked sufficient evidence of the money's illicit origin, despite the defendant's claim of legitimate possession. The court dismissed the appeal because the trial court correctly inferred the illicit source of funds based on the defendant's financial profile, the intermediary's role, and the absence of any evidence supporting the defendant's claim of lawful ownership.

Regesto Legislator

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Art. 273 cod. proc. pen.; Art. 274 cod. proc. pen.: The court of cassation holds that a lower court's decision to apply preventive detention measures based on grave indicia of money laundering is valid when the reasoning coherently links the defendant's financial situation, the intermediary's conduct, and the lack of evidence for legitimate possession to establish the objective and subjective elements of the crime.

Parole chiave

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money laundering preventive detention indicia of crime review request legitimate possession confisca di valori patrimoniali ricettazione flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 273 cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso la difesa dell'indagato deducendo, con unico motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 273 cod.
Art. 274 cod. proc. pen.
art. 273 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso la difesa dell'indagato deducendo, con unico motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 273 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FEDELE EMILIO nato a TERMOLI il 07/11/1981 avverso l'ordinanza del 24/10/2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Roma, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha accolto parzialmente l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale che ha applicato a Fedele Emilio la misura cautelare degli arresti domiciliari, perché gravemente indiziato del reato di riciclaggio di consistenti somme di denaro (per complessivi 129.800 euro) consegnate ad un soggetto cinese ai fini del trasferimento all'estero. Con l'istanza di riesame, si contestava la mancata individuazione del reato presupposto da cui sarebbero derivate le somme di denaro destinate al trasferimento all'estero, oltreché la carenza di concrete e attuali esigenze di cautela, alla luce della personalità dell'indagato; il Tribunale ha riformato il provvedimento genetico limitatamente al profilo delle esigenze, ritenendo misura adeguata a fronteggiare le esigenze cautelari quella dell'obbligo di dimora nel luogo di residenza dell'indagato.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'indagato deducendo, con unico motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione, con riguardo al profilo della gravità indiziaria; il provvedimento, pur investito della questione concernente il mancato accertamento della fonte delle somme di denaro oggetto della contestazione cautelare, e pur avendo affermato l'assenza di elementi per attribuire quelle somme ad attività illecite commesse dal Fedele, così come per individuare la provenienza delle somme da una determinata tipologia di condotte di reato, aveva omesso di specificare quale fosse la provenienza delle somme di denaro senza valutare l'incensuratezza dell'indagato, l'assenza di contiguità con ambienti criminali e l'insufficienza del dato della mera consegna di denaro "che legittimamente deteneva".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. Il ricorrente reitera le doglianze già formulate davanti al Tribunale del riesame che le ha considerate e superate, con argomenti e valutazioni coerenti con i dati indiziari raccolti e privi di illogicità manifeste. Il Tribunale, infatti, ha collocato le vicende (incontestate) della consegna di rilevanti somme di denaro da parte del ricorrente, per il consapevole trasferimento all'estero, attraverso l'intermediazione di un soggetto di nazionalità cinese, sotto osservazione degli investigatori perché individuato come collettore di ripetute operazioni di invio a destinatari esteri di somme di provenienza delittuosa e afferenti a traffici di sostanza stupefacenti; dalla considerazione dell'assenza di capacità reddituali e lavorative, tali da giustificare la disponibilità di ingenti somme di denaro, affidate in breve tempo per le operazioni accertate, e del ruolo svolto dal cittadino cinese nell'ambito del trasferimento di denaro attraverso sistemi sottratti ai controlli valutari e bancari (rilevando l'esistenza di "una vera e propria centrale di riciclaggio"), ha coerentemente dedotto la provenienza illecita del denaro affidato dal Fedele fiduciariamente, con condotte che integrano l'elemento oggettivo e soggettivo del contestato reato di riciclaggio (pag. 4).

Le censure della difesa tendono a svalutare l'intero apparato argomentativo, finendo per affermare, in modo del tutto indimostrato, la "legittima detenzione" del denaro da parte del ricorrente, in totale contrasto con i dati fattuali accertati (e in difetto di qualsivoglia indicazione al riguardo fornita dal ricorrente).

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del