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Sentenza — n. 15150/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15150/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15150/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Brescia con ordinanza del 15/9/2023 dichiarava inammissibile l'istanza di revisione avanzata nell'interesse di Pasquale Giovanni Varca. Il Varca, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Evidenzia che il favor impugnationis la Corte territoriale avrebbe dovuto correttamente qualificare l'impugnazione e trasmettere gli atti al giudice competente. 2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 630 cod. proc. pen. Rileva che l'elemento nuovo, esistente ma non valutato dai giudici di appello, è rappresentato dall'ordinanza della Corte di appello del 23/4/2023; che la Corte di appello di Milano in data 23/2/2015 avrebbe imposto di fatto un vincolo su beni immobili che erano stati oggetto di dissequestro a far data dal 2013; che il concetto di "novità" è limitato solo alle prove sopravvenute, dovendosi escludere quelle deducibili e non dedotte.

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen, art. 630 cod. proc. pen, art. 634 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15150/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01).0 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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procedura di revisione censura dell'apprezzamento delle prove nuovo mezzo di prova revoca dell'annullamento inutilizzabilità delle prove illecite impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
art. 630 cod. proc. pen
pen., in relazione all'art. 630 cod. proc. pen.
art. 634 cod. proc. pen
1.1 Va innanzitutto premesso che il ricorso non contesta il rilievo preliminare relativo alla mancanza di procura speciale del difensore, circostanza questa che ha legittimato la Corte territoriale a dichiarare de plano l'inammissibilità dell'istanza, a mente dell'art. 634 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VARCA PASQUALE GIOVANNI nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 11/12/1963 avverso l'ordinanza del 15/09/2023 della CORTE di APPELLO di BRESCIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale ALDO CENICCOLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Brescia con ordinanza del 15/9/2023 dichiarava inammissibile l'istanza di revisione avanzata nell'interesse di Pasquale Giovanni Varca.

2. Il Varca, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Evidenzia che il favor impugnationis la Corte territoriale avrebbe dovuto correttamente qualificare l'impugnazione e trasmettere gli atti al giudice competente. 2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 630 cod. proc. pen. Rileva che l'elemento nuovo, esistente ma non valutato dai giudici di appello, è rappresentato dall'ordinanza della Corte di appello del 23/4/2023; che la Corte di appello di Milano in data 23/2/2015 avrebbe imposto di fatto un vincolo su beni immobili che erano stati oggetto di dissequestro a far data dal 2013; che il concetto di "novità" è limitato solo alle prove sopravvenute, dovendosi escludere quelle deducibili e non dedotte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, per essere scarsamente intellegibili entrambi i motivi cui è affidato. 1.1 Va innanzitutto premesso che il ricorso non contesta il rilievo preliminare relativo alla mancanza di procura speciale del difensore, circostanza questa che ha legittimato la Corte territoriale a dichiarare de plano l'inammissibilità dell'istanza, a mente dell'art. 634 cod. proc. pen. 1.2 n primo motivo è manifestamente infondato, posto che i giudici di appello, in considerazione del tenore della richiesta, ritenuta «alquanto confusa e contraddittoria», non avevano elementi per poterla qualificare, ponendosi la stessa al di fuori delle regole del codice di rito. 1.3 n secondo motivo non è consentito, perché del tutto generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita a disquisire sul significato di "prova nuova", senza calarlo nella fattispecie concreta. Sotto altro profilo, il motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha evidenziato come l'istanza si ponesse al di fuori dell'istituto della revisione, in quanto non contiene la richiesta di assoluzione del ricorrente da un reato per il quale sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna. Sul punto, il ricorso nulla obietta, anzi è totalmente slegato, avulso ed inconferente rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato.

Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849;

Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01).0 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,