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Sentenza — n. 15149/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15149/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15149/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente accolto il ricorso straordinario proposto ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. nei confronti della sentenza della Seconda Sezione della Corte di Cassazione del 24 gennaio 2023, n. 11121, che aveva annullato parzialmente la sentenza di condanna della Corte d'appello di Milano pronunciata nei confronti di Marrone Ignazio, dichiarando l'estinzione per prescrizione di alcuni dei reati originariamente contestati al ricorrente e dichiarando, per il resto, l'inammissibilità del ricorso, con rideterminazione della pena; la sentenza impugnata aveva rilevato l'errore di fatto contenuto nella sentenza della Corte di cassazione, in punto di eliminazione della pena relativa ai reati dichiarati estinti e nella conseguente rideterminazione della sanzione; aveva, invece, statuito l'inammissibilità delle ulteriori censure sollevate con il ricorso straordinario, anche con riguardo all'omessa pronuncia di estinzione per prescrizione di ulteriori reati.

Regesto Legislator

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art. 625 bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 15149/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., il procuratore speciale di Marrone Ignazio, deducendo, con unico motivo, l'errore di fatto in cui era incorsa la Corte per avere errato nella lettura delle imputazioni, relative ai reati non dichiarati prescritti, poiché dalla semplice comparazione di tutte le imputazioni sarebbe derivata la diversa decisione riguardante la declaratoria di estinzione degli ulteriori reati indicati dal ricorrente, essendo sufficiente porre a confronto le date dei reati non ancora dichiarati prescritti con le date dei reati che la sentenza della Corte del 23 gennaio 2023 aveva dichiarato prescritti, per apprezzare l'errore in cui era incorsa la sentenza impugnata.

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena revisione in materia penale cognizione del ricorso per cassazione reiterazione di reati penali adeguamento della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 625 bis cod. proc. pen
La Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente accolto il ricorso straordinario proposto ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARRONE IGNAZIO nato a CANICATTI il 12/10/1975 avverso la sentenza del 14/09/2023 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. Angelo Colucci, che chiesto accogliersi il ricorso, quantomeno in relazione al reato indicato al capo 21 delle imputazioni.

RITENUTO IN FATTO

1. La Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente accolto il ricorso straordinario proposto ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. nei confronti della sentenza della Seconda Sezione della Corte di Cassazione del 24 gennaio 2023, n. 11121, che aveva annullato parzialmente la sentenza di condanna della Corte d'appello di Milano pronunciata nei confronti di Marrone Ignazio, dichiarando l'estinzione per prescrizione di alcuni dei reati originariamente contestati al ricorrente e dichiarando, per il resto, l'inammissibilità del ricorso, con rideterminazione della pena; la sentenza impugnata aveva rilevato l'errore di fatto contenuto nella sentenza della Corte di cassazione, in punto di eliminazione della pena relativa ai reati dichiarati estinti e nella conseguente rideterminazione della sanzione; aveva, invece, statuito l'inammissibilità delle ulteriori censure sollevate con il ricorso straordinario, anche con riguardo all'omessa pronuncia di estinzione per prescrizione di ulteriori reati.

2. Ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., il procuratore speciale di Marrone Ignazio, deducendo, con unico motivo, l'errore di fatto in cui era incorsa la Corte per avere errato nella lettura delle imputazioni, relative ai reati non dichiarati prescritti, poiché dalla semplice comparazione di tutte le imputazioni sarebbe derivata la diversa decisione riguardante la declaratoria di estinzione degli ulteriori reati indicati dal ricorrente, essendo sufficiente porre a confronto le date dei reati non ancora dichiarati prescritti con le date dei reati che la sentenza della Corte del 23 gennaio 2023 aveva dichiarato prescritti, per apprezzare l'errore in cui era incorsa la sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità «è inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso straordinario per cassazione, presentato ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., che deduce l'omesso rilievo ex officio da parte del giudice di legittimità della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedinnentale e non dimostri, alla luce della medesima, l'intervenuta maturazione del termine di legge» (Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, F., Rv. 280735 - 01, nella cui motivazione si è precisato che l'accertamento della prescrizione non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di fatto e di diritto, la cui definizione deve presentarsi di chiara evidenza per configurare l'errore di percezione denunciato; nello stesso senso, Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, Falco, Rv. 263206 - 01).

Il ricorrente insiste nel denunciare un errore di fatto, senza prospettare le specifiche condizioni giuridiche e fattuali che avrebbero dovuto condurre alla declaratoria di prescrizione dei reati da lui indicati, essendo evidentemente 4sy insufficiente la mera comparazione dei capi di imputazione rispetto all'accertamento in concreto svolto nelle sentenze di merito nel corso del giudizio in relazione ai singoli fatti di reato, quanto all'epoca di commissione di ciascun reato, e alla completa valutazione di eventuali cause di sospensione del corso della prescrizione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore