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Ordinanza — n. 15145/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility because it was personally filed instead of being signed by a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15145/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally filed the document rather than having it signed by a qualified defense attorney. Although the appellant argued that personal filing was permissible, the court noted that post-2017 legislative amendments require such appeals to be executed by registered defense lawyers to ensure proper technical representation. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, 613 c.p.p.; While substantive standing depends on the right to appeal, the concrete exercise of that right requires technical representation by a qualified defense attorney, rendering a personally filed appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal filing defense attorney requirement qualified counsel cassation procedure ricorso per cassazione difetto di sottoscrizione legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 39 disp. att. c.p.p.
Per la natura personale dell'atto impugnatorio deve, peraltro, ritenersi irrilevante l'autenticazione, ad opera del difensore del Tafuro, della sottoscrizione del ricorso, in quanto questa, ai sensi dell'art. 39 disp.
Art. 616 c.p.p.
27463601) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
Per la natura personale dell'atto impugnatorio deve, peraltro, ritenersi irrilevante l'autenticazione, ad opera del difensore del Tafuro, della sottoscrizione del ricorso, in quanto questa, ai sensi dell'art. 39 disp.
art. 616 cod. proc. pen
27463601) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018
(Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018 - dep.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAFURO RAFFAELE nato a NAPOLI il 10/01/1975 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Presidente LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Tafuro Raffaele ha proposto, con atto personale, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che il 27/9/2023, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati al predetto ascritti, confermando le statuizioni civili. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, infatti, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 27201001 che, in motivazione, ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). Per la natura personale dell'atto impugnatorio deve, peraltro, ritenersi irrilevante l'autenticazione, ad opera del difensore del Tafuro, della sottoscrizione del ricorso, in quanto questa, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata. (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018 - dep. 06/12/2018, Zhair Ahnned, Rv. 27463601) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024