Sentenza — n. 15137/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bevilacqua Antonella nata a Catanzaro il 23/11/1973 avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 22/6/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che la ricorrente è stata ammessa alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Paola Mastroberardino ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni con le quali l'avv. Francesco Calabrese, in sostituzione dell'avv. Eugenio Minniti difensore di Bevilacqua Antonella, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Sentenza — n. 15137/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Uniformandosi a tali orientamenti che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l'impugnazione; ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bevilacqua Antonella nata a Catanzaro il 23/11/1973 avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 22/6/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che la ricorrente è stata ammessa alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Paola Mastroberardino ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni con le quali l'avv. Francesco Calabrese, in sostituzione dell'avv. Eugenio Minniti difensore di Bevilacqua Antonella, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che il primo motivo di ricorso proposto da Bevilacqua Antonella avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 22/6/2003 4.P che ha riformato la sentenza del Tribunale di Locri, dichiarando estinti per prescrizione alcuni reati e rideterminando la pena inflitta all'imputata per due episodi di tentata estorsione aggravata, è inammissibile per genericità perché non si confronta con la puntuale motivazione fornita dal giudice di appello ( cfr. pag. 18 della sentenza impugnata) circa il ruolo tutt'altro che marginale svolto dalla Bevilacqua nella vicenda estorsiva.
In particolare la Corte di appello ha evidenziato che dalle intercettazioni risultava che la Bevilacqua, non si era limitata "a dare esecuzione alla direttive del marito", senza avere consapevolezza dell'attività estorsiva, usando toni scherzosi e privi di contenuto minaccioso, ma avesse svolto un ruolo primario e fondamentale nell'esecuzione dei delitti rendendosi autrice diretta delle minacce nei confronti della persona offesa, al fine di coartarne la volontà. Quanto alla censura con la quale si contesta la configurabilità della aggravante delle più persone riunite, sul presupposto che non vi sarebbe stata la simultanea presenza dei correi sul luogo e nel momento dell'estorsione, essa inammissibile per essere stata tardivamente sollevata, dovendosi qui ribadire che non sono deducibili per la prima volta in sede di legittimità vizi non dedotti in precedenza come motivo di appello (Sez.. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745).
Uniformandosi a tali orientamenti che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l'impugnazione; ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Roma, 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Lucia Aielli Giovanna Verga DEPOSITATO IN CANCELLARIA SEC